Ricorso in Cassazione e sindacato di fatto mascherato da violazione di legge (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18719 del 09.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione i motivi devono presentare i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata, con esatta individuazione del capo di pronuncia censurato. È pertanto inammissibile il ricorso che, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, n. 3), cod. proc. civ., miri in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti storici compiuta dal giudice di merito. La censura che non si confronta con la ratio decidendi e che, sotto lo schermo delle deduzioni in diritto, sindaca la valutazione del giudice di merito è equiparabile alla mancata enunciazione richiesta dall’art. 366, n. 4), cod. proc. civ. e determina l’inammissibilità, rilevabile anche d’ufficio.
Il Fatto
Il ricorrente, assunto presso un comune in qualità di vice-Segretario con posizione dirigenziale poi soppressa, ha adito il Tribunale di Brescia chiedendo il risarcimento dei danni da demansionamento e mobbing. Deduceva il progressivo svuotamento delle proprie mansioni e condotte vessatorie ascritte al soggetto cui erano stati cumulativamente conferiti i ruoli di Segretario comunale e di Direttore generale.
Respinta la domanda in primo grado, la Corte d’appello di Brescia ha escluso la fondatezza delle pretese risarcitorie da mobbing e demansionamento, riconoscendo invece il solo danno non patrimoniale per lesione dell’immagine, quantificato in via equitativa. Avverso tale pronuncia il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal comune controricorrente.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 97, 107 e 108 del d.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 5, 17, 19, 21 e 52 del d.lgs. n. 165/2001. Sostiene che il titolare del ruolo di Segretario comunale non possa avocare a sé gli incarichi dei dirigenti, né esercitare supremazia gerarchica, con conseguente illegittimità della sottrazione di competenze e integrazione del demansionamento.
La Corte muove dal consolidato orientamento secondo cui i motivi di cassazione devono essere specifici, completi e riferiti alla decisione gravata, con la conseguenza che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum equivale alla mancata enunciazione richiesta dall’art. 366, n. 4), cod. proc. civ. e comporta l’inammissibilità, rilevabile anche d’ufficio. Richiama sul punto Cass. Sez. L n. 4904 del 2021, che a sua volta richiama Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 20652/2009, Cass. n. 17125/2007 e Cass. Sez. Un. n. 14385/2007.
Applicando tale principio, la Corte rileva che il ricorso, dietro l’apparente deduzione del vizio di legge, mira in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, richiamando Cass. Sez. Un. n. 34476 del 27.12.2019 e Cass. Sez. 6-3 n. 8758 del 04.04.2017. La decisione impugnata, infatti, aveva qualificato le condotte lamentate come condotte di mero fatto, giungendo a escluderne l’idoneità a integrare un demansionamento.
Il ricorso, svolgendo diffuse considerazioni in diritto sul contenuto dei poteri degli organi comunali, non si confronta con la ratio decidendi e, sotto lo schermo delle deduzioni in diritto, finisce per sindacare inammissibilmente la valutazione compiuta dalla Corte territoriale. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e con attestazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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