Requisito dimensionale e computo dei collaboratori con rapporto accertato come subordinato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6315 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dimensionale previsto dall’art. 18, comma 8, della legge n. 300 del 1970, ai fini dell’individuazione del regime di tutela applicabile al licenziamento illegittimo, può essere integrato anche dai lavoratori formalmente inquadrati come autonomi o parasubordinati, allorché il giudice di merito ne abbia accertato la natura subordinata sulla base di criteri complementari e sussidiari. In caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l’assoggettamento alle direttive altrui si presenta in forma attenuata e la valutazione di tali indici spetta al giudice del merito, risultando in cassazione censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali e astratti, ove la motivazione sia immune da vizi giuridici. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo se il giudice abbia addossato l’onere probatorio a una parte diversa da quella onerata, non quando la censura investa la valutazione delle prove.
Il Fatto
Una società operante nel settore discografico e radiofonico impugna in cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica con un lavoratore e l’illegittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, applicando la tutela dell’art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970.
Il punto centrale del contendere riguarda il requisito dimensionale: la Corte territoriale ha ritenuto integrata la soglia prevista dall’art. 18, comma 8, computando nell’organico anche una trentina di collaboratori formalmente autonomi, dei quali ha accertato la natura subordinata. La società ricorrente contesta tale computo e chiede l’applicazione del regime dell’art. 8 della legge n. 604 del 1966.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 18, commi 8 e 9, della legge n. 300 del 1970, 2094 e 2697 cod. civ. e art. 115 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte di appello abbia dato rilievo a elementi indiziari sussidiari, privi di decisività, e abbia travisato le risultanze istruttorie. La Corte dichiara il motivo inammissibile, rilevando che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge, mirano in realtà alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità.
Il Collegio ribadisce che il ricorso per cassazione non è uno strumento per accedere a un terzo grado di giudizio: spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere tra le risultanze processuali quelle idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, richiamando Cass., Sez. U., n. 7931 del 2013 e le successive Cass. n. 27686 del 2018, Cass. n. 14233 del 2015 e Cass. n. 26860 del 2014.
Sul piano sostanziale, la Corte ricorda che, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato nelle prestazioni di natura intellettuale o professionale, l’elemento dell’assoggettamento alle direttive altrui si presenta in forma attenuata e va integrato con criteri complementari e sussidiari: la collaborazione, la continuità delle prestazioni, l’osservanza di un orario determinato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento all’assetto organizzativo del datore di lavoro, l’assenza di una sia pur minima struttura imprenditoriale in capo al lavoratore. La relativa valutazione di fatto, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, essendo censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali e astratti (cfr. Cass. n. 5436 del 2019 e Cass. n. 22323 del 2023). La Corte territoriale si è conformata a tali principî e le censure mirano a una diversa combinazione degli elementi istruttori.
Quanto al profilo probatorio, l’ordinanza precisa che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. è deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, non quando la censura investa la valutazione delle prove (Cass. n. 15107 del 2013, Cass. n. 13395 del 2018, Cass. n. 18092 del 2020). Nel caso di specie non è ravvisabile alcun sovvertimento: l’onere probatorio grava interamente sul datore di lavoro, poiché le dimensioni dell’impresa inferiori ai limiti dell’art. 18, insieme al giustificato motivo, costituiscono fatti impeditivi, secondo Cass. n. 9867 del 2017 e le Sezioni Unite n. 141 del 2006. Il secondo motivo resta assorbito dall’rigetto del primo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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