Termine essenziale è termine per l’adempimento e non condizione sospensiva (Cass. civ. Sez. II n. 18948 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ermeneutica contrattuale, il termine qualificato dalle parti come essenziale per il verificarsi di un evento attiene al tempo dell’adempimento, ai sensi dell’art. 1457 cod. civ., e non configura una condizione sospensiva di efficacia del contratto, sicché resta estranea al negozio la disciplina degli artt. 1353 e 1354 cod. civ. L’accertamento della volontà contrattuale è indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., gravando sul ricorrente l’onere di indicare le norme violate e le ragioni dello scostamento. Non è sufficiente opporre un’interpretazione alternativa: tra più letture plausibili del testo, la scelta compiuta dal giudice di merito si sottrae al sindacato di legittimità.

Il Fatto

Una società di servizi ha convenuto in giudizio la committente per ottenere il pagamento del corrispettivo di Euro 1.027.500,00 per l’attività di sviluppo di due progetti di impianti fotovoltaici, svolta in esecuzione del contratto stipulato il 6.12.2011. La committente ha eccepito il mancato avveramento della condizione sospensiva prevista dalla clausola 4.1 lett. b), c), f) e h) del contratto, che subordinava il diritto al compenso al rilascio dell’autorizzazione unica ex d.lgs. n. 387/2003 entro il 31.12.2011.

Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda. La Corte d’appello di Milano ha invece accolto l’appello, condannando la committente al pagamento. La società committente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava l’interpretazione della clausola, sostenendo che la qualificazione del termine come essenziale imponesse di leggervi una condizione sospensiva di efficacia. La Corte ha respinto la tesi, ribadendo che il termine essenziale ex art. 1457 cod. civ. è termine per l’adempimento e che la Corte d’appello si era attenuta al dato testuale della clausola.

La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’accertamento della volontà delle parti è indagine di fatto, censurabile solo per violazione dei canoni legali di interpretazione. Il ricorrente deve indicare le norme violate e spiegare in qual modo il giudice se ne sia discostato. Non basta che la lettura data al contratto non sia l’unica o la migliore in astratto: è sufficiente che sia una delle possibili e plausibili interpretazioni.

Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva valorizzato il fatto che, già alla conclusione del contratto, la società attrice aveva eseguito gran parte dell’attività, che i progetti erano stati approvati in Conferenza dei Servizi il 21.12.2012 e che l’autorizzazione, ottenuta a febbraio 2012, era stata resa possibile dall’attività di sviluppo avviata dall’autunno 2010.

Il rigetto del primo motivo ha travolto anche il secondo e il terzo, con cui si deduveva la violazione degli artt. 1353 e 1354 cod. civ.: esclusa la configurazione di una condizione, non trovano applicazione le relative disposizioni.

Il quarto motivo, che lamentava la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., è stato dichiarato inammissibile: la censura si risolveva in una critica all’apprezzamento delle prove, consentito dall’art. 116 cod. proc. civ., senza allegare che il giudice avesse posto a fondamento fatti non introdotti dalle parti. Il quinto motivo, sull’art. 2729 cod. civ., è parimenti inammissibile, perché fondato sull’erroneo presupposto della condizione sospensiva.

Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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