Inammissibile il motivo che investe la motivazione sul merito dopo statuizione pregiudiziale (Cass. civ. Sez. III n. 33881 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità con cui si è spogliato della potestas iudicandi sul merito, abbia comunque inserito nella sentenza argomentazioni di merito, la parte soccombente non ha onere né interesse a impugnare tale motivazione, essendo ammissibile la sola impugnazione della statuizione pregiudiziale. La motivazione ad abundantiam che integri una specifica ratio decidendi resta invece autonomamente censurabile. In tema di occupazione sine titulo, il danno risarcibile è quello normale, desumibile da specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato, e grava sul convenuto l’onere di contestazione specifica dei fatti posti dall’attore a fondamento della pretesa.
Il Fatto
Alcuni eredi convenivano davanti al Tribunale di Salerno l’occupante di un immobile, deducendone l’inadempimento a un contratto preliminare di vendita e chiedendone il rilascio, il risarcimento del danno e l’indennità di occupazione sine titulo. Il convenuto, costituitosi tardivamente, opponeva che un precedente atto di compravendita era simulato e che la proprietà effettiva spettava a sé e alla moglie, chiedendo il trasferimento coattivo ai sensi dell’art. 2932 cod. civ.
Il Tribunale dichiarava risolto di diritto il preliminare, per l’avvenuto ricorso alla clausola risolutiva espressa, e rigettava le domande riconvenzionali, stimate colpite dalle decadenze ex art. 166 e 167 cod. proc. civ. La Corte d’Appello di Salerno dichiarava inammissibili i primi tre motivi di appello, coperti da giudicato, e nel merito li reputava comunque infondati. Il soccombente ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo investivano la ritenuta formazione del giudicato e il vizio di motivazione. La Corte li ha esaminati congiuntamente, dichiarandoli in parte inammissibili e in parte infondati. L’inammissibilità discende dal difetto di corrispondenza tra vizi epigrafati e illustrazione, dalla esposizione cumulativa di censure eterogenee, che rimette al giudice di legittimità l’individuazione delle doglianze, e dalla preclusione della doppia conforme rispetto al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Sul piano sostanziale, la Corte ha ribadito che il vizio di motivazione denunciabile è solo quello che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, per motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni o motivazione perplessa, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Ha richiamato in proposito le Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014 e, sulla nozione di “fatto” ex art. 360, primo comma, n. 5, le Sezioni Unite n. 5745 del 2015.
Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra statuizione preliminare e merito. Secondo la Corte, chi si è spogliato della potestas iudicandi e poi ha argomentato sul merito rende impugnabile la sola statuizione pregiudiziale: la parte non ha interesse a censurare la motivazione svolta ad abundantiam. Ipotesi diversa è quella in cui il giudice aderisca a più rationes decidendi. Nel caso, la Corte d’appello non ha argomentato per mera abbondanza, ma ha espresso una specifica ratio decidendi sulla validità della transazione. Ne segue che il terzo motivo, pur eccentrico rispetto ai vizi dedotti, è inammissibile: chi censura l’interpretazione di una clausola contrattuale deve specificare i canoni violati, non contrapporre la propria lettura a quella, plausibile, del giudice di merito.
Il quarto motivo, sul danno da occupazione sine causa, è infondato. La Corte ha confermato l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 33645 del 2022: il danno risarcibile è quello presunto o normale, desumibile da circostanze concrete; se l’attore allega il venir meno della possibilità di godimento, spetta al convenuto la contestazione specifica, con onere probatorio attenuato per il danno emergente e valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. Il ricorrente non ha dimostrato di aver contestato specificamente le allegazioni avversarie. Il ricorso è stato rigettato.
Nota della Redazione
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