Liquidazione equitativa del danno solo se la stima è oggettivamente impossibile (Cass. civ. Sez. III n. 20874 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. presuppone che l’esistenza del danno sia certa e che la sua stima sia oggettivamente impossibile. Tale impossibilità deve essere oggettiva e insuperabile e non può dipendere dall’inerzia del danneggiato nell’assolvere l’onere della prova. Il giudice di merito non è tenuto a disporre la consulenza tecnica d’ufficio quando il danneggiato possa provare il valore del bene con altri mezzi, tanto più se si tratta di una società commerciale che avrebbe potuto documentare il costo di acquisto o di fabbricazione. È inammissibile in Cassazione la censura che investa la valutazione delle prove operata dal giudice di merito.

Il Fatto

Una società convenne in giudizio la propria compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento del danno da incendio che aveva distrutto le luminarie custodite in un deposito, coperte da apposita polizza. La compagnia eccepì la prescrizione del diritto all’indennizzo e l’inoperatività della garanzia.

Il Tribunale di Brindisi rigettò la domanda per mancanza di prova sulla quantificazione del danno. La Corte d’appello di Lecce confermò la decisione, ritenendo la consulenza tecnica richiesta meramente esplorativa e rilevando che sarebbe stato possibile individuare in dettaglio il materiale distrutto. La società ricorse per Cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo, articolato in due censure: la violazione dell’art. 1226 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c..

La censura di omesso esame è inammissibile per plurime ragioni. Anzitutto opera la preclusione dell’art. 348 ter c.p.c., essendovi stata una doppia decisione conforme nei gradi di merito. Inoltre, richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, la Corte ribadisce che l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio quando il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice.

La censura sul rigetto della consulenza tecnica è parimenti inammissibile. La scelta di disporre o meno la c.t.u. è riservata in via esclusiva al giudice di merito e non è sindacabile in legittimità, come affermato dalle Sezioni Unite n. 8077 del 2012, salvo che non esista altro strumento per la stima. Ipotesi esclusa nel caso concreto, poiché di qualunque bene materiale è possibile provare il costo di acquisto o di fabbricazione, tanto più per una società commerciale che avrebbe dovuto avere quei beni appostati in bilancio.

Manifestamente infondata è la prospettata violazione dell’art. 1226 c.c. La Corte richiama il consolidato orientamento (Sez. VI n. 26051 del 2020; Sez. I n. 7896 del 2002): la liquidazione equitativa presuppone che del danno sia certa l’esistenza ma impossibile la stima, e che tale impossibilità sia oggettiva e insuperabile, non dipendente dall’inerzia del danneggiato. Nel caso di specie il danneggiato non aveva neppure allegato l’impossibilità di fornire altrimenti la prova.

Le restanti censure investono la valutazione delle prove documentali e sono manifestamente inammissibili: in Cassazione non è consentita una valutazione delle prove diversa da quella del giudice di merito. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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