Indennità perequativa ai ricercatori universitari e parità di funzioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18964 del 10.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di perequazione spettante al personale universitario impegnato nell’attività assistenziale, e in particolare ai ricercatori, deve essere quantificata applicando in chiave dinamica il criterio delle corrispondenze fra posizioni universitarie e qualifiche mediche, senza mai prescindere dalla parità di funzioni, mansioni e anzianità. L’art. 6 del d.lgs. n. 517 del 1999 ha inteso assicurare, nelle more dell’attuazione del nuovo regime, l’equiparazione già garantita dalla normativa previgente. Il raffronto va operato con il trattamento fondamentale e accessorio del dirigente medico del Servizio Sanitario Nazionale a parità di incarico e anzianità, secondo la disciplina contrattuale. È inammissibile, in sede di legittimità, la censura che contesti la valutazione delle prove e la natura dell’incarico conferito.
Il Fatto
Un ricercatore confermato a tempo pieno presso un ateneo campano ha chiesto la condanna dell’azienda ospedaliera universitaria e dell’università al pagamento dell’indennità perequativa prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979. Il giudice del lavoro aveva accolto la domanda, condannando la sola azienda ospedaliera e dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell’università.
La Corte d’appello ha rigettato il gravame dell’azienda. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, tutti incentrati sulla dedotta violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 e sulla ritenuta insufficienza della prova circa la natura dell’incarico svolto dal lavoratore. Il ricercatore e l’università si sono difesi con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i quattro motivi, per la loro stretta connessione. Le doglianze sono state giudicate in parte inammissibili e in parte infondate. Quanto al profilo motivazionale, il Collegio ha richiamato l’orientamento inaugurato da Cass., SU, n. 8053 del 2014: dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., il vizio di motivazione rileva solo se si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé. Nella specie la corte territoriale ha dato conto delle ragioni del rigetto, sicché la censura non è configurabile.
Nel merito, la Corte ha ribadito i principi espressi dalle recenti pronunce n. 12952 e n. 12954 del 2022, riprese da Cass., n. 25333, n. 25334 e n. 25379 del 2022, che hanno ricostruito il quadro normativo e contrattuale in continuità con il principio enunciato dalle Sezioni Unite per il personale universitario non docente.
In particolare, l’art. 6 del d.lgs. n. 517 del 1999, nell’assicurare la conservazione del trattamento di equiparazione «in godimento», ha inteso mantenere l’equiparazione fino a quel momento garantita, attuabile tenendo conto dell’evoluzione della disciplina e del criterio della necessaria parificazione a fronte di pari funzioni, mansioni e anzianità. L’art. 102 del d.P.R. n. 382 del 1980 prevede corrispondenze fra professori, assistenti e ricercatori e le posizioni mediche, pensate alla luce dei sistemi di classificazione allora vigenti.
Il quadro è mutato con il riordino della disciplina sanitaria: l’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal d.lgs. n. 229 del 1999, ha inserito la dirigenza medica in un ruolo unico, differenziando gli incarichi in base all’anzianità e alla natura, semplice o complessa, della struttura diretta. La contrattazione collettiva ha seguito tale evoluzione, commisurando il trattamento economico alle responsabilità connesse all’incarico. Le Sezioni Unite hanno riconosciuto carattere dinamico, non statico, delle corrispondenze (Cass., SU, n. 9276 del 2016 e Cass., SU, n. 8521 del 2012).
Su queste basi il ricorso è stato rigettato. La corte territoriale, pur con diverso iter argomentativo, ha correttamente ritenuto fondata la domanda, rilevando che il dipendente aveva svolto attività di dirigente medico preposto a struttura semplice. La censura sulla valutazione della natura dell’incarico è inammissibile, perché investe l’accertamento di fatto e la valutazione delle prove, riservati al giudice di merito. Le spese di lite sono state poste a carico della ricorrente; nessuna statuizione quanto all’università, intimata solo ai fini della litis denuntiatio.
Nota della Redazione
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