L’accertamento degli indici di subordinazione è questione di fatto incensurabile in cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12970 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di uno specifico rapporto come lavoro subordinato o autonomo è censurabile in cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., solo per ciò che riguarda l’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, come tipizzati dall’art. 2094 cod. civ.. La scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale, costituiscono un accertamento di fatto, sindacabile in sede di legittimità esclusivamente nei limiti di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..
Il Fatto
La Cooperativa sociale Pontedera Assistenza proponeva azione di accertamento negativo nei confronti dell’Inail, contestando le pretese economiche avanzate dall’Istituto per premi evasi, sanzioni e interessi, a seguito di un’accertata indagine ispettiva che aveva condotto alla riqualificazione in termini di lavoro subordinato dei rapporti di collaborazione intrattenuti con alcuni soci lavoratori. Il Tribunale di Pisa aveva accolto parzialmente la domanda, applicando la presunzione di subordinazione di cui all’art. 69 del d.lgs. n. 276/2003 solo ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, ritenendo invece non assolto l’onere probatorio per quelli successivi.
La Corte d’appello di Firenze, accogliendo il gravame principale dell’Inail, riformava la decisione, qualificando tutti i rapporti di lavoro oggetto di causa come rapporti di lavoro subordinato. La Cooperativa sociale ricorreva per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2094 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., contestando la ricostruzione fattuale operata dal giudice di secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente inquadrato il thema decidendum, osservando che il motivo di ricorso, pur formalmente incentrato sulla violazione di legge, mirava in realtà a rimettere in discussione la valutazione delle risultanze istruttorie e la ricostruzione in fatto della vicenda, operata dal giudice del merito. Ha pertanto ritenuto il ricorso inammissibile, poiché l’accertamento degli indici sintomatici della subordinazione costituisce questione di merito, i cui presupposti non possono essere rimessi in discussione nel giudizio di legittimità.
Richiamando un consolidato orientamento (cfr. Cass. n. 13071/2024 e Cass. n. 22846/2022), la Suprema Corte ha precisato i confini del sindacato di legittimità in materia di qualificazione del rapporto: la violazione dell’art. 2094 cod. civ. è deducibile solo laddove si contesti la stessa individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, mentre la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, cioè gli indici sussidiari da cui inferire la subordinazione, implicano un ragionamento presuntivo tipicamente riservato al giudice di merito. Tale valutazione è pertanto censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella specie non configurabile.
Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite, nonché l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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