Danno comunitario anche per il lavoro pubblico dissimulato da contratti autonomi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21527 del 26.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel lavoro pubblico contrattualizzato, il divieto di conversione del rapporto a termine previsto dall’art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001 non impedisce il riconoscimento del danno comunitario da abusiva reiterazione del termine, ove la subordinazione sia stata dissimulata mediante una pluralità di contratti di lavoro autonomo. In tali casi trovano applicazione i criteri di liquidazione dell’art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010, quali parametri di agevolazione dell’onere probatorio, in conformità alla direttiva 1999/70/CE. Nel lavoro privato, invece, il regime indennitario forfettizzato non si applica all’ipotesi di conversione in rapporto subordinato a tempo indeterminato di un contratto di lavoro autonomo a termine illegittimo, restando fermo il risarcimento secondo il diritto comune. Nel lavoro pubblico, inoltre, il trattamento economico deriva dalla contrattazione collettiva e della legge, con la conseguenza che le somme corrisposte senza titolo sono soggette a ripetizione e a compensazione con il TFR dovuto.
Il Fatto
Una dirigente psicologo ha instaurato un rapporto con una azienda ospedaliero-universitaria, formalmente articolato in una pluralità di contratti di lavoro autonomo succedutisi nell’arco di un quindicennio. Il Tribunale di Firenze ha accertato la natura subordinata del rapporto e il carattere abusivo della reiterazione oltre il limite di trentasei mesi. La Corte d’appello ha confermato la dissimulazione, rideterminando la condanna e respingendo le differenze retributive già riconosciute in primo grado. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la lavoratrice ha resistito e ha proposto ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava l’applicabilità del danno comunitario ai contratti di lavoro autonomo. La Corte ha respinto la doglianza distinguendo nettamente i due ambiti. Nel lavoro privato, l’art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010 non opera quando il contratto autonomo a termine venga convertito in rapporto subordinato a tempo indeterminato: il datore è chiamato al risarcimento integrale, non potendo avvalersi della forfettizzazione.
Nel lavoro pubblico, invece, il divieto di conversione sancito dall’art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001 è stato reputato conforme alla direttiva 1999/70/CE dalla giurisprudenza costituzionale ed europea richiamata. Proprio tale divieto giustifica il ricorso ai criteri dell’art. 32 quali parametri di liquidazione del danno presunto, con valenza sanzionatoria. La Corte ha dato continuità a Sezioni Unite n. 5072 del 2016: il nomen iuris non ha valore dirimente, rilevando le concrete modalità di svolgimento del rapporto.
Il secondo motivo riguardava il diritto al TFR. La Corte ha ribadito che l’art. 2126 c.c. è fonte del diritto al trattamento retributivo per il lavoro concretamente prestato. Poiché opera il divieto di conversione, ciascun rapporto resta autonomo: l’applicazione dell’art. 2126 c.c. va circoscritta al singolo segmento temporale, senza configurare un unico rapporto dalla data del primo contratto.
Il terzo motivo ha trovato accoglimento. La Corte ha richiamato l’orientamento sul trattamento economico nel pubblico impiego contrattualizzato, che scaturisce dalla combinazione tra contrattazione collettiva e inquadramento, senza spazio per trattamenti di miglior favore. Le somme corrisposte senza titolo sono affette da nullità e soggette a ripetizione. Occorre quindi verificare il corretto computo del TFR secondo la contrattazione collettiva e procedere alla compensazione con quanto percepito in eccesso.
Il quarto motivo e il ricorso incidentale sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità e incoerenza rispetto al decisum. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
Nota della Redazione
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