Responsabilità solidale del committente anche senza contratto di appalto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1985 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il committente è obbligato in solido, ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, per i crediti retributivi, contributivi e assicurativi dei dipendenti dell’appaltatore, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata indicata dalla Corte cost. n. 254/2017. La garanzia opera anche quando il rapporto con il prestatore si fondi su mere note di affidamento del servizio, senza un formale contratto di appalto, sempre che il committente si procuri opere o servizi avvalendosi di un terzo. Il giudice di merito non può fermarsi al dato formale dell’assenza del contratto: deve procedere alla qualificazione giuridica della fattispecie sulla base della ricostruzione dei fatti e, se esclude l’appalto, verificare se ricorrano le condizioni per l’applicazione, anche analogica, della norma. Sul piano processuale, la sentenza che decide una frazione della controversia con separazione della causa e liquidazione delle spese è sostanzialmente definitiva; tuttavia, se il giudice la qualifica come non definitiva, è ammissibile l’appello proposto mediante riserva, con conseguente esclusione del giudicato.
Il Fatto
I lavoratori, dipendenti di una società appaltatrice, ottenevano dal Tribunale decreti ingiuntivi nei confronti della committente per retribuzioni e t.f.r., invocando la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003. La committente si opponeva, eccependo il beneficio di escussione e sostenendo di essere obbligata solo per il periodo successivo al proprio subentro nell’appalto.
Riuniti i giudizi, il Tribunale rigettava le opposizioni. La Corte d’Appello, con sentenza non definitiva, escludeva la legittimazione passiva della committente per i crediti anteriori all’inizio dell’appalto e, con la successiva sentenza definitiva, la condannava al pagamento del t.f.r. maturato dal 01.02.2007 e di alcune mensilità. Entrambe le parti ricorrevano in cassazione, con ricorso principale e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Esaminato in via pregiudiziale il ricorso incidentale, la Corte ne accoglie il secondo motivo, che denuncia violazione degli artt. 1655 c.c. e 29 d.lgs. n. 276/2003. I giudici di merito avevano escluso la responsabilità della committente per il periodo antecedente all’01.02.2007 sul presupposto della mancanza di un contratto di appalto.
Richiamando la Corte cost. n. 254/2017, la Corte rileva che la disposizione richiede un’interpretazione costituzionalmente orientata. La garanzia solidale non è eccezionale, ma espressiva di un principio generale comune a tutte le ipotesi in cui il datore di lavoro si procuri opere o servizi in via indiretta, rivolgendosi a un terzo, anche senza provvedimenti amministrativi, ma mediante mere note di affidamento del servizio.
La ratio della norma è evitare che i meccanismi di decentramento e la dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori. La Corte territoriale si è invece fermata al dato formale, omettendo di verificare se gli incarichi affidati nel periodo 2002-2007 integrassero comunque un rapporto di appalto: l’errata sussunzione ha escluso dall’ambito applicativo della norma una fattispecie senza la necessaria qualificazione giuridica.
Il giudice di rinvio dovrà dapprima qualificare i rapporti instaurati, ricostruendo le modalità con cui le note di affidamento sono state attuate ed eseguite. Qualora escluda l’appalto, dovrà verificare se sussistano le medesime condizioni fattuali che giustificano l’applicazione, anche analogica, della norma ratione temporis vigente.
Quanto al ricorso principale, la Corte rigetta la censura sulla regolamentazione delle spese. La prima sentenza d’appello, benché qualificata come non definitiva, era sostanzialmente definitiva per la frazione decisa; tuttavia, in ragione dell’ambiguità tra indici formali e qualificazione espressa, è ammissibile l’appello mediante riserva, secondo Cass. Sez. Un. n. 10242 del 2021. Non si è formato alcun giudicato e non sussiste violazione dell’art. 324 c.p.c. La Corte cassa entrambe le sentenze e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, anche per le spese di tutti i gradi.
Nota della Redazione
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