Omessa fissazione dell’udienza di discussione orale in appello e nullità della sentenza (Cass. civ. Sez. II n. 19229 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello la mancata fissazione dell’udienza di discussione orale, nonostante la rituale richiesta di una delle parti formulata in sede di precisazione delle conclusioni e ribadita nel termine per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell’art. 352, comma 2, cod. proc. civ., comporta di per sé la nullità della sentenza. Non è necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione. L’impedimento frapposto alla possibilità per i difensori di svolgere con pienezza le difese finali, anche nella forma orale, integra un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa presidiato dagli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost.
Il Fatto
La controversia trae origine da un giudizio di separazione giudiziale introdotto nel 1999, nel corso del quale le parti concludevano una transazione. Con tale atto si dava atto della proprietà esclusiva di taluni beni e si prendeva atto che un immobile era formalmente intestato solo al marito, pur essendo stato acquistato da entrambi i coniugi. La moglie dichiarava di rinunciare alla propria quota, subordinando però gli effetti di tale rinuncia alla consegna, entro dieci giorni, di tre quadri di rilevante valore.
Essendo stati consegnati solo due quadri e nelle more alienato l’immobile, l’attrice chiedeva accertarsi il mancato avveramento della condizione sospensiva o, in subordine, la risoluzione di diritto della transazione. Il Tribunale dichiarava inefficace la transazione per mancato avveramento della condizione e condannava il convenuto alla restituzione della metà del valore del bene. La Corte d’Appello rigettava l’appello. Il ricorrente censurava, tra l’altro, la mancata fissazione dell’udienza di discussione orale ritualmente richiesta.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via prioritaria il quarto motivo, che investe un vizio di natura processuale, logicamente antecedente alle censure di merito. Il ricorrente aveva chiesto la discussione orale in sede di precisazione delle conclusioni e aveva reiterato l’istanza nelle memorie di replica. Il Collegio di appello aveva invece deciso la causa alla scadenza dei termini, senza dare seguito alla richiesta.
Richiamando il precedente Cass. n. 2067/2023, il Collegio afferma che la mancata fissazione dell’udienza di discussione, nonostante la rituale richiesta ex art. 352, comma 2, cod. proc. civ., comporta di per sé la nullità della sentenza. Non occorre indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati: l’impedimento a svolgere con pienezza le difese finali costituisce di per sé lesione del contraddittorio e del diritto di difesa.
Il Collegio non ignora l’orientamento opposto, espresso da Cass. n. 18618/2003 e Cass. n. 28229/2017, secondo cui l’omessa fissazione non determina necessariamente la nullità, dovendosi provare lo specifico pregiudizio. Ritiene però tale soluzione recessiva a fronte dei principi affermati da Cass. Sez. Un. n. 36596/2021, secondo cui la parte che deduca la nullità per non aver potuto esporre le difese conclusive non ha alcun onere di indicare le argomentazioni che avrebbe potuto addurre. La violazione del contraddittorio, cui si associa il diritto di difesa, deve realizzarsi in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.
La Corte esclude che il principio di ragionevole durata del processo, richiamato dall’art. 111, secondo comma, Cost., possa giustificare una diversa soluzione: il giusto processo, anche alla luce dell’art. 6 CEDU, non si esaurisce nella durata ragionevole e non consente di eludere le norme poste a tutela del contraddittorio. L’udienza di discussione, se richiesta, è espressione del diritto di difesa, come confermato da Cass. n. 7845/2024. La Corte cassa pertanto la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, assorbendo i restanti motivi.
Nota della Redazione
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