TFR e previdenza complementare: legittimazione del lavoratore al passivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6048 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di previdenza complementare, il generico riferimento dell’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 252/2005 al “conferimento” del TFR maturando alle forme pensionistiche lascia aperta la possibilità che le parti pongano in essere non una delegazione di pagamento (art. 1268 cod. civ.) bensì una cessione di credito futuro (art. 1260 cod. civ.). In caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione a insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate al Fondo di previdenza complementare spetta, di regola, al lavoratore, per lo scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore. La legittimazione del Fondo è riconosciuta solo quando dall’istruttoria emerga una cessione del credito in suo favore, ai sensi dell’art. 93 legge fall.
Il Fatto
Il lavoratore aveva chiesto l’insinuazione al passivo del fallimento della società datrice per il trattamento di fine rapporto, con riferimento alle somme conferite al fondo di previdenza complementare, trattenute dal datore e da questi non versate. Il Giudice delegato aveva escluso il credito per difetto di legittimazione attiva del lavoratore.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ha respinto l’opposizione. Ha ritenuto legittimato esclusivamente il Fondo di previdenza, configurando il conferimento come cessione del diritto; ha aggiunto che il lavoratore avrebbe potuto agire in via surrogatoria, ma che il principio di immutabilità della domanda e la natura impugnatoria dell’opposizione allo stato passivo impedivano ogni modifica dell’istanza originaria, proposta iure proprio. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i cinque motivi, tra loro connessi, e li accoglie. Il fulcro della censura riguarda l’interpretazione del “conferimento” di cui all’art. 8, comma 7, d.lgs. n. 252/2005: il Tribunale lo ha equiparato a una cessione, escludendo così la legittimazione del lavoratore.
Il Collegio richiama le argomentazioni di propri precedenti — Sez. lav. n. 18477/2023, Cass. n. 16166/2023 e n. 16279/2023, gli ultimi due resi su fattispecie sovrapponibili — e le condivide pienamente, in assenza di argomenti che ne impongano un riesame. Da tali decisioni estrae il principio di diritto che governa la materia.
Il riferimento normativo al conferimento del TFR maturando non impone una qualificazione univoca. L’autonomia negoziale delle parti può realizzare tanto una delegazione di pagamento quanto una cessione di credito futuro. La qualificazione, dunque, non si ricava dal dato testuale della norma, ma dall’effettivo modulo negoziale concretamente posto in essere.
Su questa base la Corte fissa la regola sulla legittimazione. In caso di fallimento del datore, la legittimazione a insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate al Fondo spetta, di regola, al lavoratore: opera lo scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore. Solo se dall’istruttoria emerge una cessione del credito in favore del Fondo, la legittimazione attiva spetta a quest’ultimo.
Il decreto impugnato non si è attenuto a tale principio e non risulta che sia stata svolta un’istruttoria idonea a suffragare una diversa conclusione. Il ricorso è quindi accolto, il decreto cassato con rinvio al Tribunale in diversa composizione, perché decida attenendosi a quanto statuito in sede di legittimità, con nuovo esame della fattispecie e pronuncia anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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