Contraddittorio preventivo solo per tributi armonizzati e accertamenti in loco (Cass. civ. Sez. V n. 16622 del 14.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento fiscale, l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale non costituisce un principio generale dell’ordinamento desumibile dall’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000. Nel settore dei tributi armonizzati tale obbligo sussiste, e la sua violazione determina l’invalidità dell’atto impositivo, purché il contribuente alleghi in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e ne dimostri l’idoneità a impedire la pretesa. Per i tributi non armonizzati l’obbligo è configurabile solo se espressamente previsto da una specifica disposizione. Il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 opera, inoltre, soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente, non per gli accertamenti c.d. a tavolino.
Il Fatto
L’Ufficio notificava al contribuente un avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione, ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA per l’anno 2012, maggiori redditi non dichiarati, asseritamente derivanti dall’esercizio della sua attività professionale. I rilievi muovevano dalle risposte fornite dal contribuente al questionario inviato dall’Ufficio ai sensi dell’art. 32, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 600 del 1973.
Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, lamentando la violazione dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, e veniva accolto. La decisione era poi riformata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che respingeva l’originario ricorso. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamando l’arresto delle Sezioni Unite n. 24823 del 2015, ribadisce che non esiste nell’ordinamento interno un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo con il contribuente. La previsione dell’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 è limitata, secondo il suo tenore testuale, ai soli accertamenti conseguenziali ad accessi, ispezioni e verifiche presso i luoghi di riferimento del contribuente, con esclusione degli accertamenti c.d. a tavolino.
La Corte distingue, poi, tra tributi armonizzati e non armonizzati. Per i primi, soggetti alla diretta applicazione del diritto dell’Unione europea, la violazione del contraddittorio preventivo comporta l’invalidità dell’atto impositivo, a condizione che il contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e che tale opposizione, valutata ora per allora, non sia meramente pretestuosa. Per i tributi non armonizzati, invece, l’obbligo sussiste solo se sancito da una specifica disposizione normativa, come nel caso dell’art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973 o dell’art. 10-bis, commi 6, 7 e 8, della L. n. 212 del 2000.
Quanto ai rilievi in materia di IRPEF e IRAP, la CTR ha correttamente escluso l’invalidità dell’atto, essendo pacifico che l’avviso era stato emesso all’esito di una verifica a tavolino. Né rileva la sopravvenuta disposizione dell’art. 6-bis, comma 1, della L. n. 212 del 2000, introdotta dal d.lgs. n. 219 del 2023, inapplicabile ratione temporis alla controversia.
Per la parte relativa all’IVA, tributo armonizzato, la censura è infondata perché il contribuente non ha indicato le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede stragiudiziale. Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. non può, del resto, mediare una riconsiderazione delle risultanze processuali, non essendo consentito rimettere in discussione la valutazione di fatto del giudice di merito. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c..
Nota della Redazione
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