Redditometro, onere probatorio e termini di accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 19286 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina del redditometro, nel testo dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 vigente ratione temporis, introduce una presunzione legale relativa di capacità contributiva. Accertata l’effettività degli elementi indicatori esposti dall’Ufficio, il giudice tributario non può privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità. Il contribuente è onerato di una prova contraria documentale, non essendone sufficiente la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica. Nell’ordinamento tributario nazionale non sussiste una clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale; l’obbligo esiste solo ove espressamente previsto, e per l’accertamento sintetico opera solo per i periodi d’imposta successivi al 2009. Il termine di accertamento è quadriennale in via generale e quinquennale in caso di omessa dichiarazione, rilevando a tal fine la sussistenza dell’obbligo dichiarativo.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificava alla contribuente, per l’anno d’imposta 2007, un avviso di accertamento ai fini IRPEF con metodo sintetico. Il reddito complessivo era rideterminato sulla base di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva: autovettura, residenza principale e secondaria, due polizze assicurative e spese per incrementi patrimoniali. Per quel periodo non era stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi.
La contribuente impugnava l’atto davanti alla C.t.p. di Lecco, che rigettava il ricorso. La C.t.r. della Lombardia confermava la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, incentrati sui termini di accertamento, sul contraddittorio preventivo, sul valore presuntivo del redditometro e sull’applicabilità della disciplina introdotta nel 2010.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte richiama l’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.l. n. 83/2012, convertito nella legge n. 143/2012. In ipotesi di doppia conforme è preclusa la deducibilità del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. Nel merito, l’art. 43, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973 fissa al 31 dicembre del quinto anno successivo il termine per la notifica degli avvisi in caso di omessa dichiarazione. L’art. 1, quarto comma, lett. b), d.P.R. n. 600/1973 esonera dall’obbligo solo chi possiede redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d’imposta. Il discrimine è quindi l’obbligo dichiarativo: per l’Ufficio rilevano solo indici reddituali e scostamento dal dichiarato, con termine quadriennale o, in caso di omessa dichiarazione, quinquennale.
Sul secondo motivo la Corte conferma l’insussistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale. Richiama la propria giurisprudenza e le Sezioni Unite n. 24823/2015: per i tributi non armonizzati l’obbligo sussiste solo dove specificamente sancito, mentre per i tributi armonizzati la sua violazione comporta invalidità dell’atto se il contribuente enuncia le ragioni non pretestuose che avrebbe potuto far valere. L’art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973, come modificato dall’art. 22 d.l. n. 78/2010, prevede il contraddittorio in tema di accertamento sintetico solo per i redditi il cui termine dichiarativo non era ancora scaduto all’entrata in vigore del decreto.
Sul terzo motivo la Corte ricostruisce il meccanismo del redditometro: la disponibilità di beni e servizi è collegata a un importo che, moltiplicato per un coefficiente, individua il reddito secondo criteri statistici e presuntivi. L’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, al sesto comma, salva la prova contraria documentale. Il consolidato orientamento qualifica la presunzione come legale relativa, sicché il giudice non può svuotarla. Il contribuente deve provare, con idonea documentazione, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, non bastando la mera disponibilità o il transito di ulteriori redditi.
Sul quarto motivo la Corte esclude l’applicazione retroattiva della nuova disciplina. L’art. 22 d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, produce effetto solo per gli accertamenti relativi ai redditi il cui termine dichiarativo non era scaduto all’entrata in vigore del decreto, cioè per i periodi successivi al 2009. L’art. 5 d.m. 24 dicembre 2012 conferma tale limite temporale. Il ricorso è rigettato e la contribuente è condannata alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.