Presunzione bancaria estesa a tutti i contribuenti e non solo agli imprenditori (Cass. civ. Sez. V n. 19288 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La presunzione relativa di disponibilità di maggior reddito desumibile dalle risultanze dei conti bancari, ai sensi dell’art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti. Il richiamo operato dalla stessa norma all’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, rende palese tale estensione. Ne deriva che le operazioni bancarie di versamento hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale nei confronti di tutti i contribuenti, mentre i prelevamenti conservano validità presuntiva solo verso i titolari di reddito d’impresa, per effetto della Corte cost. n. 228 del 2014. La presunzione legale non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici, e la prova contraria richiesta al contribuente è analitica. La presunzione è posta proprio per attuare il principio di capacità contributiva e non lo viola.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2007, emesso nei confronti di un contribuente a seguito di indagini bancarie eseguite sui conti correnti propri e del coniuge. Il contribuente impugnava l’atto e la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso.

La Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, rilevando che il contribuente non svolgeva attività agrituristica nel periodo accertato, che l’accertamento bancario non comportava alcuna inversione dell’onere probatorio in ragione del carattere non imprenditoriale dell’attività e che il principio di effettività della capacità contributiva non legittimava la supposizione della costanza del reddito in anni diversi. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo; il contribuente non si costituiva, restando intimato.

La Motivazione della Corte

Il motivo è fondato. La Suprema Corte ricostruisce la struttura dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 distinguendo due piani: da un lato, i «dati ed elementi» attinenti ai rapporti bancari possono essere utilizzati nei confronti di tutti i contribuenti destinatari degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 del d.P.R. n. 600 del 1973; dall’altro, la presunzione che i versamenti e i prelevamenti siano considerati ricavi o compensi opera nei soli confronti dei titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, soggetti all’obbligo di tenuta delle scritture contabili.

Da qui la distinzione operativa: le operazioni di versamento hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale verso tutti i contribuenti, i quali possono contrastarla dimostrando che ne hanno tenuto conto nella determinazione del reddito o che non hanno rilevanza a tal fine. I prelevamenti, invece, conservano validità presuntiva solo verso i titolari di reddito d’impresa, con la correzione apportata dalla Corte cost. n. 228 del 2014.

La Corte richiama un consolidato orientamento (Cass. n. 1519 del 2017, Cass. n. 29572 del 2018, Cass. n. 22931 del 2018) e precisa che la prova contraria è analitica: il contribuente deve indicare specificamente la riferibilità di ogni versamento bancario, non essendo sufficiente una prova generica su ipotetiche distinte causali delle somme affluite sul conto (Cass. n. 13112 del 2020, Cass. n. 10480 del 2018). Le verifiche possono indirizzarsi anche sui conti intestati al coniuge o al familiare, desumendosi la riferibilità al contribuente da elementi sintomatici quali il rapporto di stretta familiarità e l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti (Cass. n. 549 del 2020).

La CTR, escludendo l’operatività della presunzione verso i soggetti non imprenditori, non si è conformata a tali principi. È inoltre infondata l’affermazione secondo cui sarebbe stato violato il principio di capacità contributiva: la presunzione legale, favorendo l’emersione di redditi sottratti al fisco, è posta proprio per attuare quel principio (Cass. n. 10351 del 2022, Cass. n. 25012 del 2023). Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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