Identificazione del prenditore dell’assegno e concorso di colpa del mittente (Cass. civ. Sez. I n. 19365 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 43, comma 2, legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato dall’errore nell’identificazione del legittimo portatore di un assegno munito di clausola di non trasferibilità è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, cod. civ.. In particolare, l’identificazione mediante il riscontro di un solo documento di identità munito di fotografia e non scaduto integra la diligenza professionale, non essendo imposta dalla legge né desumibile dagli standards sociali alcuna ulteriore indagine presso i comuni di nascita o di residenza o presso l’Ufficio delle Entrate. La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola di intrasferibilità, costituisce condotta idonea a fondare il concorso di colpa del mittente, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., che il giudice deve accertare d’ufficio.
Il Fatto
Una società creditrice agiva in giudizio contro l’istituto di credito per ottenere il ristoro del danno subito a seguito della negoziazione di un assegno circolare di rilevante importo, emesso in suo favore e pagato a soggetto non legittimato. La pretesa si fondava sulla dedotta negligenza del professionista nell’identificazione del prenditore.
Il tribunale rigettava la domanda, rilevando che la denuncia di smarrimento era stata consegnata alla banca traente solo dopo che la somma era divenuta disponibile sul conto dell’apparente beneficiario. La corte d’appello accoglieva invece il gravame della società subentrata, affermando che l’identificazione mediante codice fiscale non era idonea a liberare l’istituto, data la necessità di ulteriori controlli in assenza di un rapporto di clientela abituale. La parte soccombente proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il vizio di motivazione dedotto con il primo motivo. Sulla scorta della formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. applicabile ratione temporis, la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità è ormai ridotto al “minimo costituzionale”, essendo denunciabile la sola anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante: la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile o la motivazione perplessa. La censura, prospettando una mera insufficienza o contraddittorietà, risulta pertanto inammissibile.
Il nucleo della decisione riguarda i motivi secondo e terzo, scrutinati congiuntamente. Le Sezioni Unite n. 12477 e n. 12478 del 2018 hanno affermato che la responsabilità della banca negoziatrice ha natura contrattuale e che l’istituto può liberarsi provando l’adempimento con la diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, cod. civ.. Il giudizio sulla diligenza costituisce attività di interpretazione della clausola generale, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. quando si ponga in contrasto con gli standards sociali.
La corte territoriale, negando valore liberatorio all’identificazione effettuata mediante carta d’identità, ha imposto ulteriori indagini presso i comuni di nascita e di residenza. Siffatta impostazione contrasta con l’ordinamento. La carta d’identità è lo strumento fondamentale di identificazione personale, e la normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs. n. 231 del 2007 non richiede controlli ulteriori per le persone fisiche. Neppure la raccomandazione contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001, che suggerisce due documenti muniti di fotografia, assume portata precettiva, non rintracciandosi un tale standard nella realtà sociale.
La Corte esclude poi che le circostanze valorizzate dal giudice d’appello siano decisive. L’essere il portatore sconosciuto alla banca è proprio la ragione dell’identificazione, mentre l’apertura di un apposito libretto è cautela di prassi per differire il pagamento. Quanto al quarto motivo, richiamando le Sezioni Unite n. 9769 del 2020, il Collegio afferma che la spedizione per posta ordinaria del titolo integra condotta idonea a giustificare il concorso di colpa del mittente, ulteriore rispetto al comportamento della banca. L’ipotesi dell’art. 1227, comma 1, cod. civ. va accertata d’ufficio.
Il ricorso è quindi accolto quanto ai motivi secondo, terzo e quarto, dichiarato inammissibile il primo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla corte d’appello in diversa composizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.