Domanda trasversale tra convenuti e decadenze ex art. 167 cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. III n. 20564 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto — la c.d. domanda trasversale — non deve chiedere il differimento dell’udienza ai sensi dell’art. 269 cod. proc. civ., ma è sufficiente, e al contempo necessario, che la proponga nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall’art. 167, secondo comma, cod. proc. civ. La decadenza da tale termine, pur rilevabile d’ufficio, resta superata dal giudicato interno quando il giudice di merito, accogliendo la domanda, abbia implicitamente ma univocamente statuito sulla sua scrutinabilità, escludendo ogni preclusione. La rilevazione e interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per vizio logico dell’accertamento della volontà della parte.
Il Fatto
Due avvocati convengono in giudizio il presunto debitore e gli eredi di un altro soggetto, allegando un credito per competenze professionali e l’avvenuta alienazione di gran parte del patrimonio immobiliare in favore di un terzo acquirente, già detentore di alcuni cespiti come affittuario. Di qui l’azione revocatoria.
Si costituiscono alcuni germani, deducendo di avere rinunciato all’eredità e indicando unica erede la sola chiamata per testamento, e chiedono a loro volta la revoca delle disposizioni patrimoniali, affermandosi creditori del defunto. Il Tribunale accoglie sia la domanda degli attori originari sia quella dei germani. La Corte d’appello riforma parzialmente: gli attori erano stati soddisfatti in corso di causa, con conseguente carenza d’interesse e vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado; quanto ai germani, la domanda è fondata alla luce dei rapporti tra venditore e acquirente. Il soccombente ricorre in cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 167, 292, 343, cod. proc. civ., sostenendo che i germani non avevano compiutamente proposto la revocatoria, o comunque erano decaduti per tardività della costituzione, e che la domanda non era stata notificata alla contumace. La Corte dichiara il motivo in parte inammissibile, in parte infondato.
Il Collegio ricorda che la rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda sono attività riservate al giudice di merito. Quando questi abbia svolto una specifica motivazione ricostruttiva, dimostrando che la questione è stata ricompresa tra quelle decise, l’errore può attenere solo al momento logico dell’accertamento della volontà della parte. Nella specie la Corte territoriale ha motivato in modo logico, valorizzando le conclusioni espresse dagli interventori.
Sul regime della domanda trasversale, la Corte richiama il proprio orientamento: il convenuto non ha l’onere di chiedere il differimento dell’udienza previsto dall’art. 269 cod. proc. civ., essendo sufficiente e necessario che formuli la domanda nei termini e con le forme della domanda riconvenzionale. Lo spostamento del termine di costituzione, con le connesse decadenze, opera solo nell’ipotesi dell’art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ., e non in quella del quarto comma, come chiarito anche dalla Corte costituzionale con le ordinanze n. 461 del 1997, n. 164 del 1998, n. 134 del 2009 e n. 174 del 2013.
Nel caso concreto il ricorrente non chiarisce se l’udienza sia stata differita ai sensi dell’art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ., né dimostra di avere specificamente devoluto in appello la pretesa decadenza, con conseguente violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. La rilevabilità d’ufficio della decadenza è superata dal giudicato interno, avendo il Tribunale accolto nel merito la domanda, escludendo implicitamente ogni preclusione. Quanto alla mancata notifica alla contumace, la deduzione è inammissibile per difetto di interesse rispetto al ricorrente.
Con il secondo motivo si censura la compensazione delle spese, asseritamente disposta nonostante l’accertata malafede processuale degli attori originari. Il motivo è infondato: la Corte d’appello ha compensato le spese per la mancata chiarezza degli attori nella precisazione delle conclusioni, avendo omesso di specificare l’avvenuto soddisfacimento del credito, ma tenendo conto della soccombenza virtuale del ricorrente. La Corte non dispone sulle spese per la nullità della notifica del controricorso, effettuata a mezzo posta senza avvalersi della domiciliazione telematica e con relata incerta sul ricevente. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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