Inammissibile l’appello che non contrasta le ragioni del primo giudice (Cass. civ. Sez. I n. 5293 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 342 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, impone che l’appello contenga, a pena di inammissibilità, la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice. Non occorrono forme sacramentali né un progetto alternativo di decisione, ma la mera riproposizione delle difese di primo grado non assolve l’onere. Quando il vizio investe l’intero contenuto dell’atto, l’inammissibilità è corretta; quando emergono motivi autonomi e sufficientemente identificati, il giudice deve scrutinarli nel merito. L’erronea qualificazione come inammissibile di un appello che andava rigettato integra una mera irregolarità, non incidente sul diritto di difesa e non causa di nullità della sentenza.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto appello avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il saldo di un conto corrente assistito da fideiussione. La Corte di appello dichiarò inammissibile il gravame, rilevando che i motivi costituivano mera riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado, prive di una parte argomentativa idonea a contrastare le ragioni del Tribunale.
Contro tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ. e l’illogicità della motivazione. La banca ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando la consolidata lettura degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. elaborata dalle Sezioni Unite n. 27199 del 2017 e, in senso conforme, dalla Sezioni Unite n. 36481 del 2022. L’appello mantiene la natura di revisio prioris instantiae e richiede che l’impugnazione individui le questioni contestate e le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa di confutazione. La sentenza impugnata risulta coerente con tale principio.
La Corte rileva poi che il ricorso per cassazione è esso stesso carente di specificità. Non riproducendo i passaggi della sentenza di primo grado investiti dall’impugnazione, esso non consente di comprendere se e in che misura le statuizioni di primo grado siano state efficacemente aggredite. Sul punto richiama il principio secondo cui la deduzione di errores in procedendo impone alla parte di indicare gli elementi individuanti il fatto processuale (Sezioni Unite n. 20181 del 2019), poiché preliminare è la verifica di ammissibilità del motivo, che sola consente l’esame degli atti processuali.
Il difetto di autosufficienza del ricorso, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali ai sensi dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non è rispettato quando il motivo rinvia ad atti del fascicolo senza riassumerne il contenuto (Cass. n. 6769 del 2022). Tale difetto non consente di apprezzare l’esistenza dei dedotti travisamenti, né il ricorrente spiega quale incidenza abbia l’errore nella qualificazione dei rapporti sulla statuizione di inammissibilità.
Infine, la Corte esamina la doglianza secondo cui il giudice di appello avrebbe scrutinato nel merito alcune censure. Osserva che l’eventuale esame nel merito implica solo che la Corte territoriale abbia impropriamente qualificato inammissibile un appello che andava rigettato. L’inammissibilità per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. sussiste solo quando il vizio investe l’intero contenuto dell’atto; quando emergono motivi autonomi e identificati, è legittimo scrutinarli nel merito, resecandoli dalle ragioni viziate. L’errore del giudice sulla formula adottata non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa (Cass. n. 20124 del 2015). Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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