Negoziazione assegni non trasferibili e onere di diligenza della banca (Cass. civ. Sez. I n. 19390 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di negoziazione di assegni di traenza muniti di clausola di non trasferibilità, la banca negoziatrice è tenuta a provare di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, cod. civ., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere anche in ipotesi di colpa lieve. Il giudizio di diligenza professionale integra una vera e propria attività di interpretazione della norma e non una mera ricostruzione del fatto: esso è quindi censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. quando si ponga in contrasto con i principi dell’ordinamento e con gli standards valutativi esistenti nella realtà sociale. L’ordine di esibizione degli originali emesso d’ufficio, irrituale perché in violazione dell’art. 210 cod. proc. civ., non vizia la decisione fondata sulle copie prodotte da entrambe le parti e non contestate ex art. 2919 cod. civ..
Il Fatto
Una compagnia di assicurazioni ha convenuto in giudizio la società postale chiedendo il risarcimento del danno derivante dall’illegittima negoziazione di tre assegni non trasferibili, emessi a favore di terzi e incassati da un soggetto diverso dagli effettivi beneficiari, che aveva indicato il proprio nome in sostituzione di quello di costoro.
Il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo che l’attrice non avesse allegato le specifiche modalità della dedotta negligenza e che la convenuta avesse provato di aver agito senza colpa. La Corte d’appello ha confermato la decisione. La società assicurativa ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
I tre motivi sono esaminati congiuntamente perché connessi: tutti riguardano, sotto diversi profili, l’onere probatorio spettante alla banca a fronte della negoziazione di assegni di traenza con clausola di non trasferibilità. La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 12477 del 2018, secondo cui la banca deve dimostrare di aver adempiuto con la diligenza qualificata dell’operatore professionale, rispondendo anche per colpa lieve.
Il primo e il secondo motivo sono dichiarati inammissibili. La Corte d’appello, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che la convenuta avesse dimostrato la propria diligenza nell’identificazione del prenditore, il cui nome corrispondeva a quello indicato sugli assegni. Il giudice di merito si è basato sulle copie dei titoli prodotte da entrambe le parti, copie che la ricorrente non ha mai contestato quanto a conformità agli originali.
La Corte riconosce che l’ordine di esibizione degli originali, emesso d’ufficio “nonostante parte appellante non ne avesse fatto richiesta”, è una condotta processuale irrituale, in violazione dell’art. 210 cod. proc. civ., che non consente al giudice di emettere un ordine di esibizione in assenza di istanza della parte interessata. Tale irritualità è però priva di rilievo sulla validità della decisione, fondata sulla copia dei titoli e sull’assenza di contestazioni ex art. 2919 cod. civ.: non vi è stata alcuna indebita supplenza dell’onere probatorio ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ.
Quanto al terzo motivo, la Corte ricorda che, per giurisprudenza consolidata avviata da Cass. n. 34107/2019 e Cass. n. 34108/2019, il giudizio di diligenza del giudice di merito costituisce attività di interpretazione della norma, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Nella specie la ricorrente non ha però indicato le norme violate, mentre la Corte territoriale ha correttamente applicato l’art. 35 del d.P.R. n. 445/2000 e gli standards valutativi dell’epoca dei fatti. Le circostanze valorizzate — portatore non noto all’ufficio e breve lasso di tempo tra apertura del libretto e negoziazione — non impongono ulteriori accertamenti, neppure in forza della circolare ABI, priva di natura precettiva. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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