Inammissibile la censura sulla codatorialità mascherata da violazione di legge (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23517 del 19.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione di norme di diritto, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie normativa astratta e implica un problema interpretativo della norma. L’allegazione di un’errata ricostruzione della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla valutazione del giudice di merito, censurabile solo come vizio di motivazione, nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis. È pertanto inammissibile il motivo che, formalmente proposto come violazione di legge, si sostanzi nella richiesta di revisione dell’accertamento fattuale, senza confrontarsi con le ragioni del decisum.

Il Fatto

Il lavoratore aveva convenuto in giudizio la formale datrice di lavoro, una seconda società e un’ulteriore compagine, assumendo che le stesse configurassero un unico centro di imputazione e invocando, anche ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., la condanna al pagamento di differenze retributive per straordinario, mensilità aggiuntive e indennità sostitutiva delle ferie.

Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda. La Corte d’appello ha confermato la decisione con motivazione in parte diversa: ha escluso valore di rinunzia alla quietanza a saldo per la sua genericità, ha negato l’effetto traslativo dell’art. 2112 cod. civ. verso le altre società poiché il licenziamento non era stato impugnato in via giudiziale, e ha ritenuto le allegazioni inidonee a configurare una codatorialità. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile per plurimi profili. La Corte ricorda la distinzione consolidata tra errore di ricognizione della fattispecie astratta, che integra il vizio di violazione di legge, ed errata ricostruzione della fattispecie concreta, che attiene alla valutazione del merito. Il discrimine sta nella mediazione della contestata valutazione delle risultanze di causa, che connota il solo vizio di motivazione.

Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve inoltre indicare con puntualità le norme assunte violate e svolgere argomentazioni specifiche e intelligibili, idonee a dimostrare il contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, per consentire alla Corte di verificarne il fondamento. La falsa applicazione di legge ricorre quando la fattispecie concreta è sussunta sotto una norma non idonea a regolarla, oppure quando dalla norma si traggono conseguenze giuridiche che contraddicono la sua corretta interpretazione.

Nel caso concreto le deduzioni non si incentrano sul significato normativo e sulla portata applicativa delle disposizioni richiamate, ma si risolvono nella richiesta di revisione dell’accertamento sull’esclusione dell’unico centro di imputazione. Tale accertamento è incrinabile solo mediante la corretta deduzione dell’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nei rigorosi limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

La Corte ritiene parimenti inammissibili le censure sulla valutazione di genericità delle allegazioni, riservata al giudice di merito e sindacabile solo per vizio di motivazione, non prospettato. L’erronea interpretazione di domande ed eccezioni non è censurabile come violazione di legge, perché non investe il significato della norma ma la sua concreta applicazione.

Il secondo motivo è inammissibile per difetto di pertinenza: il ricorrente non si confronta con la ricognizione del giudice di merito, secondo cui il rapporto si era risolto per effetto del licenziamento non impugnato in via giudiziale prima dell’ipotizzata cessione di azienda, con conseguente venir meno del presupposto della responsabilità del cessionario. Il terzo motivo è del pari inammissibile e privo di interesse concreto e attuale, poiché non si confronta con l’esclusione, operata dalla Corte distrettuale, di valenza negoziale di rinunzia alla quietanza. Segue la condanna al raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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