T.F.S. e periodi di servizio non in ruolo: opera l’automatismo previdenziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19410 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all’art. 2116 cod. civ., costituisce regola generale dei sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie e può essere derogato solo da specifiche disposizioni di legge che ne prevedano espressamente la limitazione. Ne consegue che, in occasione del passaggio dei dipendenti ospedalieri alle dipendenze delle unità sanitarie locali, non viene meno la continuità del rapporto di lavoro e il diritto al trattamento di fine servizio matura, in base alla disciplina dell’art. 76 del d.P.R. n. 761/1979, anche con riferimento alla quota relativa al periodo di servizio svolto non in ruolo. L’eventuale omesso versamento contributivo da parte dell’amministrazione datrice costituisce inadempimento che non incide sul diritto del lavoratore.
Il Fatto
Il lavoratore, già dipendente di una struttura sanitaria locale e collocato in quiescenza, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli l’accertamento del diritto al ricalcolo del T.F.S. con inclusione dell’intero periodo di servizio prestato dall’agosto 1978 al giugno 2010. L’Ente previdenziale aveva escluso dal calcolo il periodo antecedente al giugno 1985, nel corso del quale il lavoratore non era stato inquadrato in ruolo, avendo prestato servizio in forza della convenzione prevista dalla L.R. Campania n. 10/1978 e solo successivamente essendo stato immesso in ruolo ai sensi della legge n. 207/1985.
La Corte d’appello di Napoli aveva respinto l’appello dell’Ente, affermando la natura retributiva del T.F.S. e il diritto del lavoratore a vedersi calcolata l’indennità anche sul periodo non in ruolo, avendo egli ricevuto un trattamento equiparato ai colleghi di ruolo. Il ricorso per cassazione è stato proposto dall’Ente previdenziale, con resistenza del lavoratore e con la struttura sanitaria rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa che la L.R. Campania n. 10/1978 equiparava al trattamento del personale paramedico in servizio presso i Policlinici universitari il trattamento economico del personale assunto in convenzione. Il precedente richiamato dall’Ente ricorrente, ovvero Cass. Sez. L n. 8111 del 1995, deve però confrontarsi con il quadro normativo e costituzionale successivo.
Due considerazioni sostengono il rigetto. La prima è che la L.R. Campania n. 10/1978 è stata abrogata dall’art. 2, comma 1, L.R. Campania n. 29/2012. La seconda è che l’affermazione di quel precedente, secondo cui la competenza legislativa regionale in materia di ordinamento degli uffici deponeva per l’interpretazione allora accolta, non corrisponde all’attuale assetto costituzionale, nel quale la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici e del trattamento di fine servizio o rapporto rientra nella competenza legislativa statale.
Da qui la Corte richiama l’orientamento espresso dalla propria ordinanza Cass. Sez. L n. 14626 del 2024 e i principi enunciati da Cass. Sez. L n. 27427 del 2020 sull’automatismo delle prestazioni previdenziali. Il principio dell’automatismo, di cui all’art. 2116 cod. civ., come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, opera come regola generale e ammette deroga solo in presenza di specifiche disposizioni di legge che ne prevedano espressamente la limitazione, eventualmente al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell’Ente alla percezione dei contributi.
Tale circostanza non emerge nella fattispecie. Ne consegue che, in occasione del passaggio dei dipendenti ospedalieri alle dipendenze delle unità sanitarie locali a seguito della riforma sanitaria, non è venuta meno la continuità del rapporto di lavoro e che, in base alla disciplina dell’art. 76 del d.P.R. n. 761/1979, il diritto al T.F.S. matura anche con riferimento alla quota relativa al periodo alle dipendenze dell’ente ospedaliero. Il ricorso è quindi respinto, con condanna dell’Ente ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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