Nullità del conto corrente e divieto di condanna oltre la domanda (Cass. civ. Sez. I n. 21410 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che pronuncia la nullità del contratto ristabilisce tra le parti, sul piano patrimoniale, lo status quo ante. Se il contratto nullo ha avuto esecuzione, la parte che ha eseguito la prestazione ha diritto alla restituzione secondo le regole della ripetizione dell’indebito oggettivo. Tuttavia il giudice, investito di una domanda di condanna al pagamento diretta a dare esecuzione al contratto, non può pronunciare quella somma a titolo di ripetizione dell’indebito: le due pretese hanno causa petendi diversa e riguardano diritti eterodeterminati. La restituzione integra rispetto alla domanda di adempimento una domanda nuova, che non può essere introdotta d’ufficio. La condanna emessa su titolo non dedotto è affetta da extrapetizione.

Il Fatto

Una banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo, poi revocato dal Tribunale, nei confronti di una società debitrice principale e di due fideiussori. La pretesa aveva ad oggetto il saldo passivo di un conto corrente, da compensarsi con i saldi attivi di altri due rapporti.

In appello la Corte distrettuale ha accertato la nullità del contratto di conto corrente per la mancata consegna del documento negoziale alla correntista e ha rideterminato il dare e avere, condannando gli originari intimati al pagamento di una somma inferiore a quella ingiunta. Gli ex soci e successori della società, cancellata dal registro delle imprese, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La cessionaria del credito ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte respinge l’eccezione di carenza di legittimazione dei ricorrenti. I soci succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ex art. 2495 cod. civ., indipendentemente dalla circostanza che abbiano riscosso somme dal bilancio finale di liquidazione. Il limite di responsabilità non incide sulla legittimazione processuale, ma al più sull’interesse ad agire dei creditori sociali.

Nel merito il ricorso è fondato. La Corte di appello, dopo aver rilevato la nullità del contratto per mancata consegna del documento negoziale, ha condannato gli appellanti al pagamento di quanto risultante dalla rideterminazione del dare e avere. Ma la condanna non poteva avere titolo nella causa petendi azionata dalla banca, che aveva agito per l’adempimento del debito nascente dal contratto poi dichiarato nullo.

La Corte ribadisce che la declaratoria di nullità ristabilisce lo status quo ante e che, se il contratto nullo ha avuto esecuzione, la parte che ha eseguito la prestazione ha diritto alla restituzione secondo le regole della ripetizione dell’indebito. Quest’azione, però, è distinta da quella di adempimento contrattuale.

I diritti di obbligazione diretti alla medesima somma di denaro sono eterodeterminati: possono coesistere più volte tra gli stessi soggetti e richiedono, per essere individuati, l’allegazione dei fatti costitutivi. La ripetizione dell’indebito integra perciò, rispetto alla domanda di adempimento originariamente proposta, una domanda nuova. Il giudice resta vincolato al fatto costitutivo allegato dalla parte.

Né rileva che i ricorrenti avessero chiesto la rideterminazione del dare e avere e la declaratoria di non debenza: tale domanda non supplisce alla mancata tempestiva proposizione della domanda restitutoria. La decisione impugnata, resa per un titolo non dedotto, è affetta da extrapetizione e va cassata, con rinvio alla Corte di appello in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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