IMU sui fondi immobiliari chiusi e soggettività passiva della SGR (Cass. civ. Sez. V n. 29570 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
I fondi comuni di investimento immobiliari chiusi, disciplinati dal d.lgs. n. 58 del 1998, sono privi di autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio. Ne consegue che i fondi non sono soggetti passivi dell’IMU gravante sugli immobili che ne fanno parte; tenuta al pagamento del tributo è la società di gestione, che degli immobili ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per i diritti del patrimonio separato. L’ingiunzione di pagamento fondata su avvisi di accertamento non impugnati e divenuti definitivi è impugnabile solo per vizi propri, restando preclusa la contestazione del rapporto tributario. La messa in liquidazione del fondo, che non è parte del giudizio, non determina l’interruzione del processo quando la parte processuale sia la società di gestione.
Il Fatto
Un Comune emetteva ingiunzione di pagamento per IMU, interessi e sanzioni nei confronti di una società di gestione del risparmio, sul presupposto di precedenti avvisi di accertamento relativi a immobili conferiti in un fondo immobiliare chiuso. La società impugnava l’atto dinanzi al giudice tributario, senza successo nel primo grado. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado rigettava l’appello, confermando la legittimità della pretesa impositiva.
La società di gestione ricorreva allora per cassazione con cinque motivi, deducendo la motivazione apparente della sentenza, la violazione dell’autonomia patrimoniale del fondo, la doppia imposizione e la mancata interruzione del processo a seguito della sottoposizione del fondo a procedura di liquidazione giudiziale. Il Comune resisteva chiedendo il rigetto; la Procura generale concludeva per l’inammissibilità o l’infondatezza. Una terza società rimaneva intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge tutti i motivi. Sul primo, esclude il vizio di motivazione apparente: i giudici di appello hanno affrontato ogni motivo di gravame e illustrato le ragioni della decisione. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al minimo costituzionale dell’art. 111, sesto comma, Cost., violato solo quando la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente, fondata su contrasto irriducibile o obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza.
Sul secondo motivo, la Corte rileva anzitutto una preclusione: l’ingiunzione impugnata si fonda su avvisi di accertamento non impugnati e definitivi, non contestati con il ricorso; l’ingiunzione è impugnabile solo per vizi propri. Nel merito, richiamando la propria giurisprudenza, ribadisce che i fondi comuni di investimento, privi di autonoma soggettività giuridica, costituiscono patrimoni separati della società di gestione, la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire. Da ciò discende che la società di gestione è tenuta al pagamento dell’IMU.
Sul terzo e quarto motivo, esaminati congiuntamente, la Corte esclude la doppia imposizione: risulta solo un’ammissione del credito IMU al passivo della procedura concorsuale, e l’ammissione non estingue l’obbligazione tributaria fino al pagamento. Il debito grava sulla società di gestione, non sul fondo.
Sul quinto motivo, la Corte dichiara infondata la dedotta mancata interruzione del processo. L’interruzione si dispone solo quando la parte processuale sia colpita dagli eventi previsti dalla norma; il fondo sottoposto a procedura concorsuale non è parte del giudizio. Parte è esclusivamente la società di gestione, soggetto passivo dell’imposta. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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