Prescrizione nel conto corrente, basta l’inerzia del titolare (Cass. civ. Sez. I n. 5521 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La banca convenuta in giudizio che intenda opporre l’eccezione di prescrizione al correntista attore in ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso di un rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito soddisfa l’onere di allegazione con la sola affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza necessità di indicare le specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte. È pertanto erronea la decisione che rigetti l’eccezione per difetto di specificazione della natura solutoria delle rimesse. Il motivo di ricorso che censuri la statuizione sul difetto di legittimazione attiva della società attrice, limitandosi a reiterare argomenti già vagliati dal giudice d’appello, è invece inammissibile per difetto di specificità.

Il Fatto

La banca ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Catania aveva respinto il gravame contro la decisione di primo grado che aveva accolto le domande proposte dalla società correntista.

La società attrice aveva chiesto accertarsi la nullità di alcune clausole applicate al rapporto di conto corrente. L’appellante aveva eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione attiva della controricorrente, per asserita estinzione della stessa a seguito di inattività protrattasi oltre il triennio e di mancata ricostituzione della pluralità dei soci, nonché la prescrizione delle rimesse.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui la banca censura il rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva della società. Il ricorrente richiama i parametri dell’art. 3, comma 1, d.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, sostenendo che da essi andassero desunte le condizioni per presumere l’inesistenza della controricorrente.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. La Corte d’Appello aveva già replicato ai medesimi rilievi, osservando che le circostanze indicate dall’art. 3, comma 1, d.P.R. n. 247/2004 costituiscono semmai i presupposti per l’avvio del procedimento di cancellazione, previe le verifiche degli organi della CCIAA, e non comportano la cancellazione automatica dell’impresa rimasta inerte.

Il ricorrente non formula alcuna istanza revisionale provvista di contenuto critico rispetto a tale enunciato, limitandosi a insistere sulle considerazioni già disattese dal giudice del merito. La Corte rileva che all’accertamento operato dal conservatore del Registro delle imprese non conseguiva l’immediata cancellazione della società e la sua estinzione, rendendosi necessario, in mancanza di apertura del procedimento di liquidazione, un apposito provvedimento del giudice del Registro.

Il secondo motivo è invece fondato. La decisione impugnata ha disatteso l’eccezione di prescrizione ritenendo che la banca eccipiente dovesse precisare la natura solutoria delle rimesse. La Corte richiama il principio di Sezioni Unite n. 15895 del 2019, secondo cui l’onere di allegazione è soddisfatto dall’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto e dalla dichiarazione di volerne profittare.

La sentenza di appello si è dunque discostata dall’insegnamento di nomofilachia e va cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, in altra composizione, per la rinnovazione del giudizio e la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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