Confisca del veicolo e termine quinquennale di prescrizione (Cass. civ. Sez. II n. 19468 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, la confisca del veicolo è disciplinata dall’art. 213 c.d.s., che non prevede alcun termine per la sua adozione, salvo l’ipotesi in cui sia stato proposto ricorso al Prefetto, restando in tal caso applicabile il termine generale di prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 della legge n. 689 del 1981. L’art. 2 della legge n. 241 del 1990 non trova applicazione in materia di sanzioni amministrative, regolate dalla legge n. 689 del 1981, che costituisce un sistema organico e compiuto. L’eccezione concernente l’esatta individuazione dell’autore della violazione, non attenendo alla legittimazione processuale, è coperta dal giudicato formatosi sul provvedimento non impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l’ordinanza del Prefetto di Reggio Calabria, notificata nel luglio 2019, con cui è stata disposta la confisca del veicolo di sua proprietà. Ha eccepito la tardività del provvedimento, il mancato rispetto del termine per la notifica al trasgressore e il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al sequestro amministrativo prodromico alla confisca.
Il Giudice di Pace ha respinto l’opposizione e il Tribunale di Locri ha rigettato l’appello. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, deducendo la violazione delle norme sul termine di adozione e di notifica della confisca, l’applicabilità dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e l’erronea statuizione sull’inammissibilità dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva. La Prefettura è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi sono esaminati congiuntamente per connessione e risultano in parte inammissibili e in parte infondati. Quanto ai profili di omesso esame di un fatto decisivo, il Collegio rileva che ci si trova dinanzi a un’ipotesi di “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.: la sentenza d’appello conferma la decisione di primo grado fondandosi sulle stesse ragioni di fatto. Il ricorrente non ha indicato, come richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., sotto quale profilo le ragioni di fatto delle due decisioni siano tra loro diverse.
Nel merito, la Corte conferma l’orientamento dei giudici di merito: in mancanza del ricorso al Prefetto, la norma di riferimento non è l’art. 204 c.d.s., ma l’art. 213 c.d.s., che non fissa alcun termine per l’adozione della confisca, la quale può intervenire entro il termine quinquennale di prescrizione ex art. 28 della legge n. 689 del 1981. La decisione è conforme a consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata anche in termini di Sez. 2 n. 21881 del 14/10/2009 e Sez. 6-2, Ordinanza n. 27851 del 2021.
La censura sulla violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 è infondata: per orientamento consolidato, tale norma non trova applicazione in materia di sanzioni amministrative, regolate dalla legge n. 689 del 1981, sistema organico e compiuto che delinea un procedimento contenzioso i cui tempi non consentono il rispetto di termini così brevi. Sul punto la Corte richiama Cass. n. 8464/2024 e, tra le altre, Cass. n. 31239 del 2021, Cass. n. 4363 del 2015, Cass. n. 8763 del 2010 e Cass. S.U. n. 9591 del 2006.
Il quarto motivo è infondato. È corretta la statuizione sull’inammissibilità dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva, ma la motivazione va corretta: la questione non riguarda la legittimazione processuale, bensì l’aspetto sostanziale dell’esatta individuazione dell’autore della violazione. Su di essa si è formato il giudicato, poiché l’interessato non ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace che aveva rigettato l’opposizione avverso la violazione e il sequestro del veicolo.
Il ricorso è dunque respinto. Nulla sulle spese, non avendo la Prefettura partecipato al giudizio. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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