Insinuazione al passivo e poteri officiosi del giudice delegato (Cass. civ. Sez. I n. 3921 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ammissione dei crediti al passivo fallimentare, la mancata contestazione del curatore non comporta l’automatica ammissione del credito, spettando al giudice delegato e al tribunale fallimentare il potere di sollevare d’ufficio ogni eccezione in tema di verificazione dei fatti e delle prove. L’accertamento sull’esistenza e sulla consistenza del titolo vantato nei confronti del fallimento deve essere compiuto ex officio in ogni stato e grado del processo, senza che ciò integri violazione del principio del contraddittorio o pronuncia ultra petita. L’art. 115, secondo comma, cod. proc. civ. non è invocabile riguardo ai documenti prodotti o alla loro valenza probatoria, la cui valutazione è riservata al giudice. In tema di conto corrente bancario, la forma scritta ad substantiam impone che la prova del credito sia data mediante produzione della scrittura negoziale munita di data certa, non con gli estratti conto.

Il Fatto

Una banca ha proposto opposizione avverso il decreto con cui il giudice delegato aveva rigettato la domanda di insinuazione al passivo di una società fallita, per crediti derivanti da un mutuo fondiario garantito da ipoteca, dal saldo di un conto corrente e da un finanziamento.

Il Tribunale di Palermo, con decreto del 3.5.2016, ha respinto l’opposizione. Quanto al mutuo fondiario, ha rilevato che la banca non aveva prodotto la nota di iscrizione ipotecaria né un prospetto delle rate non pagate idoneo a valutare l’esatta consistenza del credito. Quanto agli altri crediti, li ha esclusi perché i contratti erano privi di data certa anteriore al fallimento. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la curatela ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili. La banca sosteneva che, non avendo la curatela contestato la mancata produzione documentale, il giudice avesse dovuto ritenere veri i fatti non contestati e che, pronunciandosi su questioni non eccepite, fosse incorso in ultra petita e in violazione del contraddittorio.

La Corte richiama un orientamento consolidato (Cass. n. 19734 del 2017; Cass. n. 12973 del 2018; Cass. n. 16554 del 2015): la non contestazione non comporta l’automatica ammissione del credito per il solo fatto che il curatore non l’abbia avversato. Compete al giudice il potere di sollevare d’ufficio ogni eccezione sulla verificazione dei fatti e delle prove, e l’accertamento sull’esistenza del titolo deve essere compiuto in ogni stato e grado, salvo preclusioni.

Nella specie mancano i presupposti dell’art. 115, secondo comma, cod. proc. civ.: l’onere di contestazione specifica riguarda le allegazioni di fatti della controparte, non i documenti prodotti né la loro valenza probatoria, riservata al giudice (Cass. n. 3126 del 2019; Cass. n. 3306 del 2020). La curatela non aveva alcun onere di contestare i documenti o la loro mancata produzione. Il Tribunale non ha quindi deciso ultra petita né violato l’art. 101 cod. proc. civ.

Il terzo motivo, sulla mancata produzione ex novo dei documenti già allegati all’insinuazione, è inammissibile per genericità: pur essendo corretto il principio secondo cui l’art. 99 legge fall. richiede solo l’indicazione dei documenti già allegati (Cass. n. 12548 del 2017; Cass. n. 5570 del 2018; Cass. n. 9593 del 2021), la banca non ha precisato quali documenti avesse indicato, difettando di autosufficienza.

Il quarto motivo è inammissibile. Quanto al mutuo chirografario, l’errore percettivo lamentato avrebbe dovuto essere dedotto con la revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., non essendo la questione del timbro postale un punto controverso su cui il decreto si era pronunciato. Quanto al conto corrente, la forma scritta ad substantiam impone che la prova del credito sia resa mediante la scrittura negoziale munita di data certa ex art. 2704 cod. civ., non con gli estratti conto (Cass. n. 33724 del 2022). Il ricorso è rigettato, con condanna della banca alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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