Ammissione al passivo su estratto di ruolo: prova del credito tributario (Cass. civ. Sez. I n. 33017 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare dei crediti tributari, il concessionario della riscossione può richiedere l’inserimento sulla base del solo ruolo, ai sensi dell’art. 87, comma 2°, d.P.R. n. 602/1973, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore. È sufficiente l’allegazione dell’estratto di ruolo, purché il documento contenga tutti i dati necessari a individuare in modo inequivoco il contribuente, la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo. In presenza di contestazioni del curatore, l’ammissione avviene con riserva, da sciogliersi ai sensi dell’art. 88, comma 2°, d.P.R. n. 602/1973. Il giudice dell’opposizione allo stato passivo non può qualificare un documento come mero tabulato interno quando esso rechi gli elementi propri dell’estratto di ruolo.
Il Fatto
Il concessionario della riscossione propone opposizione allo stato passivo del fallimento di una società cooperativa, chiedendo l’ammissione per una somma complessiva a titolo di interessi, in ragione del contratto di fideiussione con cui la società poi fallita aveva garantito all’Agenzia delle entrate il pagamento dei debiti derivanti da cartelle emesse nei confronti dei suoi soci. Il fallimento resiste e chiede il rigetto.
Il tribunale rigetta l’opposizione, rilevando che le iscrizioni a ruolo non derivavano da imposte dovute dalla società, ma da una polizza fideiussoria, e che non risultavano depositati in giudizio né le cartelle di pagamento né gli estratti di ruolo. La domanda di ammissione, conclude il giudice, va respinta non essendovi in atti alcun titolo esecutivo a fondamento della pretesa erariale. Le Agenzie propongono ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente, sono fondati, con assorbimento del primo. La Corte ricostruisce il quadro giurisprudenziale consolidato: i crediti iscritti a ruolo azionati dalle società concessionarie seguono, in caso di fallimento del debitore, l’iter previsto per gli altri crediti concorsuali dagli artt. 92 e ss. l.fall., legittimandosi la domanda di ammissione sulla base del solo ruolo, secondo Cass. SU n. 33408 del 2021, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore.
Il collegio richiama sul punto un indirizzo risalente e costante — Cass. n. 5063 del 2008, Cass. n. 12019 del 2011, Cass. n. 6520 del 2013, Cass. n. 26296 del 2017, Cass. n. 6846 del 2021 — e ribadisce che l’ammissione può essere richiesta sulla base del semplice estratto di ruolo, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva (Cass. n. 6126 del 2014).
La Corte precisa quindi i requisiti del documento. L’estratto di ruolo, per essere tale, deve contenere tutti i dati necessari a identificare in modo inequivoco il contribuente e quelli indispensabili per individuare la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo, come stabilito dall’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 oltre che dagli artt. 1 e 6 del d.m. n. 321/1999, secondo Cass. n. 12888 del 2015.
Il decreto impugnato non ha considerato il fatto, decisivo, che il concessionario aveva prodotto un atto che, per i dati esposti — numero della cartella, importo dovuto, importo riscosso e residuo, aggio, descrizione del tributo, codice e anno di riferimento, anno di iscrizione a ruolo, data di esecutività del ruolo, estremi della notifica della cartella e ente creditore — conteneva senz’altro l’indicazione della natura e dell’entità delle pretese iscritte a ruolo. Il documento era dunque configurabile, sul piano giuridico, come un vero e proprio estratto di ruolo, con conseguente cassazione con rinvio al tribunale di Messina, in differente composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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