Mutuo tra conviventi e prova testimoniale oltre il limite di valore (Cass. civ. Sez. II n. 19517 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il mutuo è contratto reale e si perfeziona con la consegna del denaro; la prova della materiale messa a disposizione della somma e del titolo giuridico da cui deriva l’obbligo di restituzione costituisce condizione dell’azione e grava, ex art. 2697 cod. civ., su chi chiede la restituzione della res. Il giudice può ammettere la prova testimoniale in deroga al limite di valore fissato dall’art. 2721, comma 1, cod. civ., esercitando il potere discrezionale attribuitogli dal secondo comma in relazione alla qualità delle parti e alla natura del contratto, purché motivi adeguatamente la scelta. Le dichiarazioni testimoniali de relato ex parte, con cui si riferisce una confessione stragiudiziale resa dall’accipiens a un terzo, sono liberamente apprezzabili dal giudice ai sensi dell’art. 2735, comma 1, cod. civ. e possono fondare il convincimento sulla stipulazione di un contratto orale di mutuo. Infine, in difetto di uno specifico accordo, le attribuzioni patrimoniali tra conviventi more uxorio non integrano automaticamente un’obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ. quando la dazione sia stata concordata per coprire il debito di un terzo, difettando il dovere morale e sociale di solidarietà che ne è presupposto.

Il Fatto

Una donna conveniva in giudizio gli eredi del compagno convivente more uxorio, ottenendo dal Tribunale di Firenze un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma di denaro che assumeva di aver consegnato al compagno a titolo di mutuo, per coprire un assegno emesso senza provvista da un parente di lui.

Gli eredi proponevano opposizione. Il Tribunale revocava l’ordine di pagamento, escludendo che la prova del contratto di mutuo potesse essere raggiunta per testi, in ragione del divieto dell’art. 2721 cod. civ., e ritenendo comunque irripetibili le somme, in quanto erogate in adempimento di un’obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ. La Corte d’Appello di Firenze, in riforma, condannava gli eredi al pagamento, fondando il convincimento su prove orali ammesse in secondo grado. Gli eredi ricorrevano per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio rileva l’assenza della procura speciale nel controricorso: la sua esistenza è menzionata in calce all’atto, ma il documento non è stato rinvenuto. L’art. 134 disp. att. cod. proc. civ. non impone al cancelliere di avvisare le parti delle irregolarità degli atti, ma solo di attestare la ricezione del plico e dei documenti allegati. Il controricorso e la relativa memoria sono pertanto inammissibili e non ne è tenuto conto.

Nel merito, la Corte ribadisce che il mutuo è contratto reale: il perfezionamento avviene con l’uscita del denaro dal patrimonio del mutuante e la sua acquisizione al patrimonio del mutuatario. La prova della traditio e del titolo restitutorio costituisce condizione dell’azione ex art. 2697 cod. civ. e incombe su chi agisce per la restituzione. La Corte territoriale ha correttamente ammesso la prova testimoniale in deroga al limite dell’art. 2721, comma 1, cod. civ., in forza del potere discrezionale del secondo comma, con motivazione adeguata.

Quanto alle dichiarazioni de relato ex parte, la Corte conferma che alla confessione stragiudiziale fatta a un terzo si applica l’art. 2735, comma 1, secondo periodo, cod. civ., con libero apprezzamento del giudice. La concordanza di due testimonianze, rese in circostanze di tempo e di luogo diverse e sfavorevoli al dichiarante, è stata ritenuta idonea a fondare il convincimento sulla stipulazione del mutuo orale. Le censure sul punto si risolvono in un’inammissibile richiesta di revisione del giudizio di merito, estranea al vizio dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

La Corte respinge anche la tesi dell’obbligazione naturale: l’art. 2034 cod. civ. distingue fattispecie tipiche e dovere morale o sociale, il cui accertamento richiede la verifica della proporzionalità e adeguatezza della prestazione. Nel caso concreto la dazione era stata concordata per coprire il debito di un terzo, il che esclude il vincolo di solidarietà e affettività presupposto del dovere morale.

Infine, il motivo sull’errore di percezione è inammissibile: il travisamento della prova nel suo contenuto oggettivo non è denunciabile nel giudizio di legittimità, salvo il controllo della motivazione minima costituzionale. Il ricorso è rigettato, con sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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