Anticipazioni del difensore e prova del mandato rimesse al giudice del merito (Cass. civ. Sez. II n. 12122 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese anticipate dal professionista per l’instaurazione di un giudizio nell’interesse del cliente, la qualificazione del titolo dell’esborso e l’accertamento del rapporto di mandato costituiscono valutazioni riservate al giudice del merito, non sindacabili in sede di legittimità quando sorrette da motivazione coerente e non contraddittoria. La non contestazione dell’esistenza e del contenuto di un documento non equivale ad ammissione del fatto costitutivo: la relevatio ab onere probandi presuppone la previa indicazione specifica dei fatti costitutivi del diritto azionato. Non integra violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. la diversa doglianza che il giudice abbia attribuito maggior forza di convincimento a talune prove, trattandosi di apprezzamento consentito dall’art. 116 cod. proc. civ. Né è configurabile motivazione apparente quando le affermazioni del giudice non si pongano in contrasto irriducibile tra loro.

Il Fatto

Un avvocato agisce in proprio, ex art. 86 cod. proc. civ., per ottenere dalla propria assistita il rimborso delle somme anticipate per contributo unificato, marche da bollo e notificazione di un atto di citazione, nell’ambito di un giudizio risarcitorio promosso formalmente da altra collega di studio.

Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, la Cassazione accoglie un primo ricorso e cassa con rinvio, rilevando che il giudice d’appello avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto avverso una decisione pronunciata secondo equità necessaria. Il giudice del rinvio, riesaminata la causa, rigetta nuovamente la domanda. Contro questa decisione il professionista propone un ulteriore ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; l’assistita resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi — omesso esame di un documento decisivo, motivazione apparente, violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. — sono scrutinai congiuntamente e giudicati infondati in ciascuna censura. Il giudice del rinvio ha fondato la decisione sulla documentazione di parte, e che il ricorrente ne tragga conclusioni diverse non rende il documento estraneo alle deduzioni e liberamente valutabile dal giudice.

La Corte richiama il principio per cui, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, fuori dei poteri officiosi, non essendo ammissibile la doglianza circa il diverso peso attribuito alle prove, apprezzamento consentito dall’art. 116 cod. proc. civ. (Sezioni Unite n. 20867 del 2020). La censura, nella specie, maschera un motivo di puro merito, incompatibile con i vincoli dell’art. 360 cod. proc. civ.

Quanto all’omesso esame, la lettera di rinuncia della collega è stata espressamente valutata dal giudice del rinvio, che ne ha desunto l’assunzione della difesa da altro avvocato, con rinuncia a ogni pretesa economica, spese di difesa comprese. La non contestazione dei documenti, poi, non dispensa dall’onere di allegazione: altra cosa è non contestare il contenuto del documento, altra ammettere l’anticipazione così come pretesa. La relevatio ab onere probandi esige la previa indicazione specifica dei fatti costitutivi (Cass. n. 17966 del 2016; Cass. n. 21460 del 2019).

Non è ravvisabile nemmeno l’apparenza motivazionale, configurabile solo in caso di totale assenza di argomentazioni o di contrasto irriducibile tra esse (Sezioni Unite n. 8053 del 2014). Nella specie le due proposizioni — la cornice di riferimento comune e ciò di cui si è discusso in causa — non si escludono. Anche il quarto motivo, sull’omessa ammissione della prova testimoniale, è privo di pregio, poiché l’accoglimento delle istruzioni non avrebbe inciso sulla qualificazione dell’apporto economico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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