Fideiussore socio minoritario è consumatore, competenza del foro inderogabile (Cass. civ. Sez. III n. 19516 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica vanno valutati con esclusivo riferimento alle parti del contratto di garanzia, senza che assuma rilievo l’accessorietà rispetto al rapporto principale. È pertanto consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli la garanzia per finalità a questa estranee, non costituendo la prestazione atto espressivo né strumento della medesima. Ai fini della qualificazione rilevano l’entità della partecipazione al capitale sociale e l’eventuale qualità di amministratore della società garantita: la partecipazione del tutto minoritaria e l’assenza di qualità gestorie depongono per la qualifica consumeristica, con conseguente operatività del foro inderogabile del consumatore.

Il Fatto

Una società assicurativa aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una garante, quale coobbligata insieme ad altri, azionando il diritto di rivalsa in relazione a una polizza fideiussoria stipulata a garanzia degli obblighi assunti da due società verso un Comune, nonché il credito per premi non pagati. La garante aveva proposto opposizione, eccependo l’incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Pesaro, quale foro inderogabile del consumatore.

Il Tribunale di Bologna aveva respinto l’eccezione, ritenendo che la garante non avesse provato la propria qualità di consumatore, non avendo contestato tempestivamente tale qualità e avendo solo genericamente dedotto la propria scarsa influenza nelle decisioni societarie. Avverso tale pronuncia la garante ha proposto regolamento facoltativo di competenza.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e afferma che, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale e l’accessorietà dei relativi contenuti. Il principio è ricavato dalla giurisprudenza unionale richiamata, dovendosi ritenere consumatore il fideiussore persona fisica che stipuli la garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale, non dovendo la prestazione costituire atto espressivo di tale attività né essere strettamente funzionale al suo svolgimento.

Su questa linea la Corte richiama i propri precedenti, tra cui Cass. n. 28217 del 2021, Cass. n. 742 del 2020, Cass. n. 1666 del 2020, Cass. n. 27618 del 2020 e le Sezioni Unite n. 5868 del 2023, che hanno progressivamente delineato i criteri di qualificazione in dialogo con la giurisprudenza sovranazionale.

Quanto ai criteri concreti, deve darsi rilievo all’entità della partecipazione al capitale sociale e all’eventuale qualità di amministratore della società garantita, come affermato da Cass. n. 32225 del 2018. Nel caso di specie la partecipazione societaria è pacificamente del tutto minoritaria e non può essere sommata a quella degli altri garanti, poiché i fideiussori non costituiscono un unico soggetto giuridico né un unico centro di interessi. Diversamente, basterebbe concordare una minima partecipazione per eludere la finalità di tutela normativa.

La Corte esclude inoltre che risultino qualità gestorie incidenti, nemmeno al momento della stipula, mentre la qualifica di lavoratrice dipendente conferma l’assenza di capacità di interferenza sulla gestione societaria. Infine, respinge l’obiezione della resistente secondo cui si tratterebbe di valutazione di merito preclusa al sindacato della Corte: nel procedimento per regolamento di competenza la Cassazione esercita il proprio sindacato con piena potestà e autonomia di giudizio, potendo rilevare anche d’ufficio le ragioni che determinano la competenza o l’incompetenza del giudice adito. Ne consegue l’affermazione della competenza del Tribunale di Pesaro, con caducazione del decreto ingiuntivo opposto e riassunzione nel termine fissato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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