Indennità di specifiche responsabilità subordinata alle scelte dell’ente e alle risorse (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19572 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità per specifiche responsabilità prevista dai CCNL del comparto degli enti locali, in aggiunta alle posizioni organizzative e agli incarichi di elevata professionalità, non costituisce una componente fissa del trattamento retributivo fondamentale ed è sottratta al principio di irriducibilità della retribuzione. La sua attribuzione è condizionata dalle scelte della Pubblica Amministrazione e va coniugata con la disponibilità delle risorse, scelte rivedibili nel tempo. Ne consegue che il dipendente non matura un diritto soggettivo alla conservazione dell’incarico e del relativo trattamento, né l’ente è tenuto a erogare il compenso in mancanza di risorse effettivamente assegnate e di determinazioni dirigenziali che individuino i destinatari. Il mancato accordo decentrato sulla ripartizione del fondo e la conseguente sospensione dell’istituto non possono fondare il diritto all’indennità.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Cagliari ha rigettato l’appello proposto da una Provincia avverso la sentenza del Tribunale che aveva accolto le domande di alcuni dipendenti. Questi ultimi avevano chiesto il pagamento dell’indennità di specifiche responsabilità per l’anno 2015, per un importo complessivo di euro 27.715,71 lordi, oltre accessori.

Il giudice di appello, pur rilevando che il contratto integrativo decentrato per il 2015 aveva previsto in astratto l’indennità e che non era stato raggiunto l’accordo dei dirigenti sulla ripartizione del fondo, ha ritenuto che la sospensione disposta dall’amministratore straordinario non potesse protrarsi a tempo indefinito. Ha quindi riconosciuto l’indennità in via provvisoria, con facoltà di rettifica. La Provincia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo, in continuità con i principi espressi da Cass. n. 30344/2022. Il Collegio ricostruisce la natura dell’istituto contrattuale, previsto dall’art. 17, lett. f), del CCNL 1.4.1999, come modificato dall’art. 36 del CCNL 22.1.2004 e dall’art. 7 del CCNL 9.5.2006: si tratta di un’indennità di importo non superiore a euro 2.500,00 annui, da attribuire in relazione alle risorse del fondo e alle condizioni stabilite dalla contrattazione decentrata.

Per tale voce valgono i medesimi principi affermati in tema di posizioni organizzative e di incarichi di elevata professionalità. Il conferimento dell’incarico non comporta l’assegnazione di mansioni superiori rispetto al profilo di inquadramento. L’emolumento, inoltre, non è componente fissa della retribuzione ed è sottratto al principio di irriducibilità, poiché dipende dalle scelte organizzative dell’ente e dalla disponibilità delle risorse.

Il percorso argomentativo si fonda sul richiamo a Cass. S.U. n. 16540/2008, a Cass. n. 20855/2015 e a Cass. n. 8141/2018, nonché sulle decisioni della Corte cost. n. 164/2020 e Corte cost. n. 128/2020. Da queste ultime emerge che la temporaneità dell’incarico e l’assenza di un mutamento definitivo di status escludono l’assoggettamento a concorso pubblico, mentre l’ente esprime la propria discrezionalità nell’organizzazione amministrativa, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed efficienza.

Su queste basi la Corte rileva che la sentenza impugnata non si è conformata ai richiamati principi. Essa ha accertato che il contratto integrativo per il 2015 aveva individuato le risorse solo in astratto e che mancava l’accordo dei dirigenti per la ripartizione del fondo. In tale situazione l’attribuzione dell’incarico non fa sorgere in capo al dipendente il diritto soggettivo alla conservazione dello stesso e del relativo trattamento retributivo.

Il secondo motivo, che deduce l’insussistenza dei presupposti della sospensione disposta dall’amministratore straordinario, resta assorbito. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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