Cessazione del direttore sanitario e decadenza automatica nella sanità pubblica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7071 del 15.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mancata riconferma del direttore sanitario di un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico non integra una decadenza automatica contraria al principio di buon andamento dell’azione amministrativa quando risulti ancorata, con motivazione esplicita, al venir meno dell’elemento fiduciario e a una valutazione qualitativa delle pregresse modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali. La clausola contrattuale che prevede la cessazione dall’incarico entro tre mesi dalla nomina del nuovo Commissario Straordinario e la possibilità di riconferma è valida, perché inserita in un rapporto dominato dal principio della libertà del recesso. Nel caso in cui la mancata conferma sia stata specificamente motivata, non ricorre il contrasto con gli artt. 3, 97 e 98 Cost. e non si realizza quella discontinuità della gestione che le pronunce costituzionali hanno inteso impedire.

Il Fatto

Il direttore sanitario di un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico conveniva in giudizio l’ente per ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate in un arco temporale compreso tra il 2005 e il 2007, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale. L’incarico, conferito con delibera del Commissario Straordinario nel 2002 e con scadenza fissata al 2007, non era stato riconfermato con successiva delibera del 14.9.2005, adottata ai sensi dell’art. 3 del contratto individuale.

La Corte di Appello di Bari, in accoglimento del gravame dell’ente, rigettava le domande. Il direttore sanitario proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui l’istituto resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il terzo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per motivazione apparente e l’omesso esame di un fatto decisivo. Il motivo è inammissibile: il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali, come ricordato dai precedenti richiamati. La censura, che pure invoca l’ultrapetizione, non rispetta inoltre gli oneri di specificazione e allegazione di cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 4 cod. proc. civ., non riportando i motivi né localizzando l’atto di appello. Il principio di autosufficienza, osserva la Corte, non va inteso in modo eccessivamente formalistico, ma resta fermo l’onere della parte di indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati.

Il quarto motivo, esaminato per ragioni logiche prima dei restanti, è parimenti inammissibile perché non si confronta con il decisum. La sentenza impugnata ha accertato che il Commissario Straordinario, nel non riconfermare l’incarico, aveva specificato le ragioni della scelta, ancorandole alle pregresse modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali e al venir meno di un rapporto di collaborazione costruttivo e basato sulla fiducia, indispensabile per il corretto adempimento dei doveri istituzionali.

Ne deriva che la mancata riconferma non è stata automatica, ma è avvenuta sulla base di una valutazione qualitativa dell’operato del direttore sanitario. A fronte di una motivazione siffatta, non si realizza quella decadenza automatica con discontinuità della gestione che le sentenze della Corte costituzionale n. 224 del 2010 e n. 228 del 2011 hanno inteso impedire, né può ravvisarsi un contrasto con il principio del buon andamento di cui all’art. 97 Cost.

La Corte richiama inoltre la giurisprudenza di legittimità che, proprio alla luce di tali pronunce, ha ricostruito i principi applicabili. Poiché nel caso di specie una decadenza automatica non si è realizzata, anche i restanti motivi sono inammissibili per le medesime ragioni. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio e con l’attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *