Inammissibile il ricorso se non si indica il pregiudizio concreto (Cass. civ. Sez. I n. 19792 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La parte che deduce in cassazione la nullità della sentenza per un vizio dell’attività del giudice lesivo del diritto di difesa ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio derivatone, non essendo sufficiente l’astratta irregolarità del procedimento: l’impugnazione non tutela la regolarità formale dell’attività giudiziaria, ma mira a eliminare il pregiudizio subito, sicché l’annullamento è necessario solo se nel giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole. In tema di ripetizione di indebito per contributi comunitari erogati da AGEA, l’attore ha l’onere di provare l’inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali, ma solo con riferimento ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio, non potendosi esigere la dimostrazione dell’inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione. È inammissibile il ricorso che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catanzaro ha accolto l’appello proposto da AGEA e, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione del ricorrente avverso il provvedimento con cui l’Agenzia aveva chiesto la restituzione di contributi comunitari ritenuti indebitamente percepiti, con aggravio di spese.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, deducendo la nullità della sentenza e del procedimento per l’adozione del rito ordinario in luogo di quello speciale, la violazione del divieto di produzione documentale in appello, l’erroneo riparto dell’onere della prova e la qualificazione dell’atto di AGEA come ingiunzione fiscale. AGEA non ha svolto difese. Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione anticipata, ritenendo inammissibili tutti i motivi; il ricorrente ha presentato istanza di decisione e memoria illustrativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma integralmente le argomentazioni della proposta di definizione anticipata. Quanto al primo motivo, la doglianza è inammissibile per difetto di interesse: il ricorrente non indica quali conseguenze pregiudizievoli sarebbero derivate dall’adozione del rito asseritamente errato a carico del proprio diritto di difesa. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma mira a eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte.

Il secondo motivo è inammissibile per l’assoluta genericità della doglianza, che non individua i documenti specifici asseritamente prodotti solo in appello, non indica il passaggio della sentenza che li avrebbe valorizzati e non ricostruisce la vicenda processuale in ordine alla pretesa produzione illegittima.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile come vizio di legittimità solo se il giudice ha dichiarato di non dover osservare la regola, ovvero ha giudicato su prove non introdotte dalle parti. La violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. integra il vizio di cui all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. solo se il giudice abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, non per lamentare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo se il giudice ha applicato la regola dell’onere della prova attribuendolo a una parte diversa da quella onerata, non quando si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie.

Il quarto motivo non si confronta con l’affermazione della Corte territoriale secondo cui AGEA non aveva accertato un illecito amministrativo né irrogato la relativa sanzione, ma aveva accertato la mancanza dei requisiti per il legittimo percepimento dell’aiuto, chiedendone la restituzione. Nel merito, il ricorrente non ha colto la ratio decidendi basata sulla insussistenza della richiesta di aiuto e sul fatto che l’Agenzia aveva dimostrato l’inesistenza della giusta causa delle attribuzioni patrimoniali.

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Non si liquidano le spese di lite, non essendosi AGEA costituita. Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., si applica il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con condanna del ricorrente al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende, nonché dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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