Banca può ripetere indebito verso terzi beneficiari assegni del fallito (Cass. civ. Sez. I n. 29050 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La banca che abbia eseguito pagamenti a terzi in forza di assegni emessi dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, e dichiarati inefficaci ai sensi dell’art. 44, primo comma, l. fall., è legittimata ad esperire nei confronti dei beneficiari l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. La disciplina della delegazione di pagamento non si applica quando il mandato sia insussistente o sia venuto meno. L’inefficacia del mandato contenuto negli assegni rende i pagamenti inidonei ad estinguere il rapporto di valuta tra fallito e terzi e impedisce alla banca di riversare l’esborso a carico del fallito: il versamento è dunque privo di causa e ripetibile.
Il Fatto
Il fallimento di una società e del socio illimitatamente responsabile aveva convenuto in giudizio la banca, chiedendo dichiararsi l’inefficacia, ex art. 44 l. fall., di un contratto di conto corrente acceso dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento e delle operazioni di addebito eseguite su quel conto.
La banca, in via subordinata, aveva chiesto di chiamare in causa i terzi beneficiari dei pagamenti e di condannarli alla ripetizione dell’indebito. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda della curatela e dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei chiamati. La Corte di appello di Napoli ha accolto il motivo sull’omessa pronuncia, ma nel merito ha rigettato la domanda per difetto di legittimazione attiva della banca. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso denuncia violazione dell’art. 2033 c.c. e dell’art. 44 l. fall., assumendo che l’inefficacia degli atti di disposizione del fallito, e quindi del mandato conferito alla banca, avesse fatto venir meno la causa dei pagamenti eseguiti in base agli assegni emessi dal fallito.
La Corte ritiene il motivo fondato. Richiama il proprio orientamento, inaugurato dalla sentenza n. 9167 dell’11.8.1992 e confermato dalle sentenze n. 8567 del 1993, n. 16032 del 2000 e n. 8911 del 2003, secondo cui la banca che abbia eseguito pagamenti a terzi su assegni emessi dal fallito dopo il fallimento è legittimata all’azione di ripetizione dell’indebito.
Tale orientamento viene confermato. La disciplina della delegazione di pagamento, su cui la Corte di appello aveva fondato il rigetto, non opera quando il mandato sia insussistente o sia venuto meno. Nel caso concreto l’emissione degli assegni era stata dichiarata inefficace ai sensi dell’art. 44, primo comma, l. fall.
La Corte aggiunge che l’inefficacia del mandato contenuto negli assegni comporta che la banca, pagando gli stessi a terzi, esegue pagamenti inidonei ad estinguere il rapporto di valuta tra fallito e terzi. Non potendo riversare il pagamento a carico del fallito, essa effettua un versamento privo di causa, come tale ripetibile ex art. 2033 c.c. La sentenza impugnata è quindi cassata, con rinvio alla Corte di appello competente perché riesamini la vicenda alla luce del principio riaffermato.
Nota della Redazione
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