Obbligo di comunicazione dati conducente sospeso fino alla definizione dell’opposizione (Cass. civ. Sez. II n. 31871 del 06.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall’art. 126-bis, comma 2, cod. strada — consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente del conducente — si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non sorgendo prima di allora alcun obbligo in tal senso. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente, l’amministrazione deve emettere un nuovo invito, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere; mentre, in caso di esito favorevole con annullamento del verbale, viene meno il presupposto della violazione. La sospensione opera sull’obbligo, non sul termine, e si risolve in una vera e propria interruzione, che ricomprende anche l’esito del primo grado di giudizio.
Il Fatto
Il proprietario di un veicolo impugnava davanti al Giudice di Pace di Roma il verbale con cui gli era stata contestata la sanzione prevista dall’art. 126-bis cod. strada, per non aver comunicato i dati del conducente del mezzo già sanzionato per una precedente infrazione. L’opposizione era rigettata e il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1640/2022, confermava il rigetto.
Il giudice dell’appello richiamava l’orientamento di legittimità secondo cui si tratta di illecito istantaneo, autonomo rispetto alla commissione dell’illecito presupposto, e riteneva irrilevante la pendenza del ricorso giurisdizionale avverso il verbale presupposto. L’erronea indicazione del dies a quo contenuta nella relazione di notifica poteva, secondo il Tribunale, rilevare solo ai fini della compensazione delle spese. Il proprietario ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, logicamente connessi, e li ritiene fondati. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo riportando il testo dell’art. 126-bis, comma 2, cod. strada, nella versione vigente al momento dell’infrazione, e ne valorizza il dato letterale.
La norma collega la definizione della contestazione al pagamento della sanzione ovvero alla conclusione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali ammessi, o alla scadenza dei termini per proporli. Da qui il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. II n. 24012 del 03.08.2022; Sez. II n. 3022 del 01.02.2024; Sez. II n. 28951 dell’11.11.2024; Sez. II n. 425 dell’08.01.2025; in senso conforme Sez. VI-2 n. 20974 del 06.10.2014), secondo cui l’obbligo di comunicazione non sorge prima della definizione dei procedimenti proposti avverso il verbale presupposto.
Il Collegio aderisce a tale orientamento, che si fonda sulla lettera della norma e sulla sua ratio. La Corte richiama altresì la Corte cost. n. 27/2005, secondo cui in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati del conducente prima della definizione dei procedimenti per l’annullamento del verbale presupposto, nonché la circolare del Ministero dell’Interno n. 3971 del 29 aprile 2011.
L’orientamento opposto, fatto proprio dal Tribunale, trascura la necessaria correlazione tra il procedimento di opposizione avverso il verbale presupposto e l’effettiva cogenza dell’obbligo di comunicazione. La sospensione riguarda l’obbligo e si configura come interruzione: il termine decorre nuovamente dall’esito negativo del giudizio, nel quale va ricompreso anche l’esito del primo grado, poiché la sentenza è provvisoriamente esecutiva.
Nel caso concreto, il Tribunale non ha considerato che prima della notifica del verbale relativo alla violazione dell’art. 126-bis era stato introdotto il giudizio di opposizione avverso il verbale presupposto, né ha valutato l’affidamento ingeneratosi nel trasgressore per effetto della relazione allegata al verbale, che indicava come decorrenza dell’obbligo la definizione dei rimedi esperibili. La sentenza è pertanto cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con annullamento del verbale. L’oscillazione giurisprudenziale giustifica la compensazione delle spese dei giudizi di merito e di legittimità; il terzo motivo resta assorbito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.