Riserve in appalto: illegittimità originaria della sospensione e termine d’iscrizione (Cass. civ. Sez. I n. 19818 del 18.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalti pubblici, la riserva concernente la contestazione dell’ordine di sospensione dei lavori e la richiesta di risarcimento dei conseguenti danni deve essere iscritta nello stesso verbale di sospensione quando l’illegittimità del provvedimento sia originaria. Qualora invece l’illegittimità emerga in un momento successivo, perché la sospensione, dapprima legittima, divenga illegittima solo dopo, ovvero perché la sua idoneità a produrre pregiudizio si manifesti in epoca posteriore, la riserva può essere apposta anche nel verbale di ripresa dei lavori. Il giudice di merito che, nel ritenere tardiva la riserva, dia per scontata l’illegittimità originaria della sospensione senza svolgere alcun accertamento al riguardo, non fa buon governo del principio.

Il Fatto

Una società appaltatrice, in proprio e quale mandataria di un’associazione temporanea di imprese, ha convenuto in giudizio il Comune committente per ottenere il pagamento dei maggiori oneri iscritti con riserva nel corso dei lavori, oltre al saldo del corrispettivo. Il Tribunale ha accolto in parte la domanda, riconoscendo i maggiori oneri di due riserve. La Corte d’appello ha però riformato la decisione, accogliendo l’appello del Comune e giudicando tardive entrambe le riserve, e ha riconosciuto solo il saldo del corrispettivo.

La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la nullità della sentenza per difetto di esposizione dei fatti e, in via subordinata, l’omesso esame di fatti decisivi in ordine alla tempestività delle due riserve. Il Comune ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la dedotta nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 e 161 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Il motivo è inammissibile: l’esposizione dei fatti, pur sintetica e collocata nella parte dedicata all’esame dei motivi, è sufficiente a rendere intelligibile la decisione. La regola è che la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti è requisito da apprezzare in funzione dell’intelligibilità della decisione, e la sua omissione determina nullità solo quando impedisca di individuare gli elementi di fatto posti a fondamento del provvedimento o di controllare il rispetto delle forme essenziali.

Quanto alla riserva relativa ai maggiori oneri da consegna parziale dei lavori, la Corte conferma il rigetto. La Corte d’appello si è attenuta all’orientamento consolidato secondo cui l’iscrizione deve avvenire entro la prima annotazione successiva all’insorgenza della situazione fonte delle ragioni vantate, anche per le situazioni di non immediata portata onerosa la cui potenzialità dannosa sia però fin dall’inizio obiettivamente apprezzabile secondo criteri di media diligenza. La società aveva segnalato con proprie lettere il pregiudizio della consegna frazionata prima degli stati di avanzamento, dimostrando piena consapevolezza del fatto e del pregiudizio. Il motivo è inoltre privo di specificità, per non avere trascritto i passi salienti dei documenti né indicato dove fossero reperibili.

È invece parzialmente fondato il terzo motivo, sulla riserva relativa alla sospensione dei lavori. La sentenza impugnata ha correttamente richiamato il principio della distinzione tra illegittimità originaria e sopravvenuta, ma non ne ha fatto buon governo: ha dato per scontato che il Tribunale avesse dichiarato illegittima la sospensione, senza svolgere alcun accertamento. In realtà il giudice di primo grado, richiamando la relazione del consulente tecnico, si era limitato a quantificare i maggiori oneri, demandando al giudice la questione della tempestività. La Corte territoriale ha quindi affermato l’iscrizione nel verbale di sospensione sul presupposto di un’accertata illegittimità originaria che difettava.

Le ulteriori censure sulla durata della sospensione, sul rifiuto dello scioglimento del contratto e sulla decadenza dell’Amministrazione dall’eccezione di tardività non possono essere esaminate, trattandosi di questioni assorbite e riproponibili nel giudizio di rinvio. La sentenza è pertanto cassata nei limiti delle censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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