IRAP al professionista con collaboratore stabile solo se autonoma organizzazione (Cass. civ. Sez. V n. 19962 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IRAP, il presupposto dell’autonoma organizzazione, previsto dall’art. 2 d.lgs. n. 446/1997, ricorre quando il contribuente è responsabile dell’organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività, oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive. L’accertamento costituisce questione di mero fatto, rimessa al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. L’onere di provare l’insussistenza del presupposto grava sul contribuente che abbia presentato domanda di rimborso dell’imposta versata. In tema di deduzione del costo del carburante, l’obbligo di compilazione della scheda carburanti grava anche sul libero professionista.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate rettificava la dichiarazione dei redditi di un contribuente, dottore commercialista, contestando la maggiore imposta IRAP per il periodo 2007. Si assumeva che il professionista si avvalesse in maniera non occasionale dell’apporto lavorativo di terzi, così integrando un’autonoma organizzazione, e si contestava altresì la deduzione integrale del costo del carburante, anziché nella misura del 40 per cento.
La Commissione tributaria provinciale dichiarava inammissibile il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale, adita dal contribuente, lo accoglieva, ritenendo che il collaboratore svolgesse funzioni meramente esecutive e che i beni strumentali fossero congrui. Sul carburante la CTR limitava la deduzione al 40 per cento. L’Agenzia proponeva ricorso in cassazione; il contribuente restava intimato.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia deduceva la violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 446/1997, sostenendo che la presenza di un collaboratore stabile integrasse di per sé l’autonoma organizzazione. La Corte ha respinto il motivo, richiamando la sentenza n. 156 del 21 maggio 2001 della Corte costituzionale, che ha qualificato l’IRAP come imposta reale sul valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, escludendo che l’elemento organizzativo sia connaturato al lavoro autonomo.
Il Collegio ha poi richiamato Cass., Sez. U., n. 9451 del 2016, che ha specificato i requisiti dell’impiego di lavoro altrui, in continuità con Cass., Sez. U., n. 12108 del 2009. L’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente è responsabile dell’organizzazione, impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia del collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive.
La Corte ha confermato che l’accertamento è questione di mero fatto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, e che l’onere probatorio grava sul contribuente che abbia presentato domanda di rimborso. La CTR aveva correttamente inquadrato il collaboratore come una figura con mere mansioni d’ordine e delimitato i beni strumentali al minimo indispensabile, con motivazione adeguata.
Con il secondo motivo l’Agenzia denunciava la violazione degli artt. da 1 a 6 d.P.R. n. 444/1997 e dell’art. 109 TUIR, censurando l’assunto della CTR secondo cui l’obbligo della scheda carburanti sarebbe limitato agli imprenditori. Il motivo è stato accolto: l’art. 2 d.P.R. n. 444/1997 impone la compilazione della scheda anche al libero professionista, salvo le eccezioni di cui all’art. 1, comma 3-bis, d.P.R. n. 444/1997 e all’art. 1, comma 109, l. n. 266/2005. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti del secondo motivo, respinto il primo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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