| 

Soggiorni turistici per medici e farmacisti: sono spese di rappresentanza (Cass. 11342/2026)

Con l’ordinanza n. 11342 del 27 aprile 2026, la Sezione tributaria della Corte di cassazione ha confermato il trattamento fiscale delle spese sostenute nel 2012 da un’impresa per convegni rivolti a medici e farmacisti in località turistiche nazionali ed estere. Le somme, dichiarate come pubblicità, sono state ricondotte alle spese di rappresentanza.

Questione esaminata

L’Agenzia delle entrate aveva riqualificato i costi dei convegni, limitandone la deducibilità all’1,5%. La società sosteneva che il decreto ministeriale 19 novembre 2008 non avesse natura normativa e non potesse incidere sulla tassazione; affermava inoltre che la distinzione tra pubblicità e rappresentanza dovesse dipendere dalle finalità promozionali dell’iniziativa.

Principio affermato

Le spese pubblicitarie perseguono direttamente la promozione dei prodotti o servizi e l’incremento delle vendite. Le spese di rappresentanza mirano invece ad accrescere prestigio, notorietà e immagine dell’impresa, con un ritorno commerciale soltanto mediato. Quando l’iniziativa si traduce prevalentemente in un soggiorno o viaggio turistico, la finalità di rappresentanza assume rilievo preminente.

Il decreto ministeriale del 19 novembre 2008 trova una specifica copertura nell’art. 108, comma 2, TUIR, che demanda al Ministro la definizione dei requisiti di inerenza e congruità. La disciplina non viola quindi il principio di legalità tributaria.

Motivazione della Cassazione

La Corte ha rilevato che la legge stabilisce fondamento e limiti del potere ministeriale, consentendo al decreto di precisare la disciplina delle spese di rappresentanza. La previsione che include i viaggi turistici accompagnati da attività promozionali significative è coerente con i criteri elaborati dalla giurisprudenza.

Nel settore farmaceutico, le spese per convegni scientifici possono essere ammesse soltanto in presenza di requisiti concreti, tra cui durata contenuta, partecipazione selezionata e collegamento effettivo con l’attività professionale. Nel caso esaminato, i prodotti erano liberamente commerciabili anche senza prescrizione, i medici non erano clienti neppure potenziali e la prestazione offerta consisteva in soggiorni turistici. Questi elementi giustificavano la qualificazione come rappresentanza.

La valutazione del giudice regionale costituiva un apprezzamento di fatto correttamente fondato e non rivedibile in sede di legittimità. Il ricorso è stato rigettato.

Rilevanza pratica

La sentenza invita le imprese a verificare la sostanza delle iniziative promozionali. Titolo del convegno e presenza di alcune sessioni informative non bastano se la componente di viaggio e ospitalità risulta predominante.

Per sostenere la deducibilità come pubblicità occorrono programmi dettagliati, durata proporzionata, partecipanti coerenti con la finalità scientifica, documentazione delle attività svolte e un collegamento diretto con la promozione dei prodotti. In assenza di tali elementi, il costo è esposto ai limiti previsti per la rappresentanza.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *