Imposta di registro su atti giudiziari: la motivazione non richiede l’allegazione dell’atto (Cass. civ. Sez. V n. 20144 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione gravante sull’Amministrazione è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto. Il riferimento è sufficiente purché renda il provvedimento agevolmente individuabile e conoscibile senza un’attività di ricerca complessa, realizzandosi così un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell’azione amministrativa e il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente. L’avviso che specifichi la natura del provvedimento, la base imponibile e le ragioni di diritto dell’imposta proporzionale, indicando il destinatario come parte in causa, soddisfa il precetto.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate, confermando la decisione di primo grado che aveva annullato un avviso di liquidazione e di irrogazione delle sanzioni per imposta di registro. L’imposta era stata liquidata in misura proporzionale in relazione al decreto di omologa di un concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore.

Il giudice di merito aveva fondato l’annullamento sulla mancata allegazione all’avviso dell’atto giudiziario sottoposto a tassazione, ritenendo tale omissione foriera di incertezza su profili decisivi, quali la dedotta duplicazione di imposta e la determinazione della base imponibile. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda il contenuto dell’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione per l’imposta di registro sugli atti giudiziari. L’Agenzia sosteneva la non essenzialità dell’allegazione del provvedimento tassato, essendo il contribuente parte della procedura giudiziaria. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il principio secondo cui, per la tassazione degli atti giudiziari, basta indicare il numero del provvedimento per la sua individuazione da parte del contribuente.

Il Collegio ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui l’obbligo di motivazione è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto, purché i riferimenti lo rendano agevolmente individuabile e conseguentemente conoscibile senza un’attività di ricerca complessa (Sez. V, ordinanza n. 11283 del 07.04.2022; Sez. V, ordinanza n. 239 del 12.01.2021). In tal modo si realizza un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell’azione amministrativa e il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente.

La Corte ha poi verificato il caso concreto, rilevando che l’avviso di liquidazione non si limitava all’indicazione del numero del provvedimento da registrare. Esso specificava la natura del provvedimento giudiziario, la base imponibile per l’imposta da pagare e le ragioni di diritto poste a fondamento dell’applicazione dell’imposta proporzionale. L’avviso indicava inoltre la controricorrente come parte in causa, quindi a conoscenza del provvedimento da registrare.

Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, poiché le questioni sollevate dalla società contribuente e ritenute assorbite dal giudice di merito devono essere valutate e decise da quest’ultimo (Sez. Un. n. 14382 dell’08.10.2002). Il ricorso è stato accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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