Errore revocatorio e errore materiale: inammissibile il ricorso ex art. 391bis c.p.c. per errori che attingono l’interpretazione del quadro processuale (Cass. civ. Sez. 5 n. 3471 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., consiste in una falsa percezione della realtà processuale, in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento valutativo. L’errore che attinga l’interpretazione del quadro processuale, la lettura del ricorso o l’individuazione delle questioni oggetto dei motivi costituisce errore di giudizio, non deducibile con il rimedio della revocazione. La mera erronea indicazione del nome della parte o di altri dati documentali nell’intestazione del provvedimento, che non incida sul contenuto sostanziale della decisione, integra un errore materiale, emendabile attraverso il procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c. e non già motivo di revocazione. L’erronea presupposizione dell’esistenza di un giudicato esterno, concernendo l’interpretazione di un comando giuridico, non costituisce errore revocatorio.
Il Fatto
La società, già titolare del servizio di trasporto pubblico locale per conto del Comune, aveva presentato istanza di rimborso della maggiore Irap versata per l’anno d’imposta 2010, senza usufruire delle deduzioni previste dall’art. 11, primo comma, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. n. 446/1997 (c.d. “cuneo fiscale”). L’Agenzia delle entrate aveva rigettato l’istanza, qualificando la società come impresa operante in regime di concessione e a tariffa. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 26027/2023, aveva accolto il ricorso della contribuente, decidendo nel merito.
Avverso tale ordinanza, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per revocazione ex artt. 391bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., deducendo plurimi errori di fatto: l’erronea indicazione, nell’intestazione e nel corpo della decisione, della società “Servizi” quale parte processuale in luogo della società in proprio; l’erronea indicazione dell’importo dell’istanza di rimborso; e l’estensione, quale giudicato esterno, di una diversa ordinanza, decisa nella medesima camera di consiglio, che riguardava un’altra società e un diverso rapporto d’imposta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel scrutinare l’unico motivo di ricorso, ha preliminarmente distinto gli istituti della correzione degli errori materiali e della revocazione per errore di fatto. Ha richiamato il principio, di recente ribadito dalle Sezioni Unite, per cui l’errore materiale colpisce la manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale ed è emendabile tramite correzione, mentre l’errore revocatorio incide sulla formazione del giudizio di fatto. Ha precisato che la correzione suppone l’esattezza della decisione, nonostante l’erroneità dei dati indicati, laddove la revocazione presuppone l’erroneità del decisum per effetto di un’errata percezione delle risultanze fattuali.
Con riguardo alla denunciata erronea indicazione della parte processuale e dell’importo dell’istanza, la Corte ha osservato che tali errori, lungi dal concretare vizi revocatori, integrano mere sviste del giudice, che non incidono sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. La volontà espressa nel comando giudiziale, desumibile dalla parte motiva del provvedimento, era inequivocabilmente riferita alla società istante, risultando gli errori meramente grafici e rilevabili ictu oculi dal testo, con conseguente emendabilità attraverso il rimedio della correzione.
Quanto alla dedotta erronea estensione del giudicato esterno, la Corte ha escluso che possa configurarsi un errore di fatto revocatorio. Richiamando il costante orientamento di legittimità, ha affermato che l’errore di fatto deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti, con esclusione di ogni attività valutativa. L’erronea supposizione dell’esistenza di un giudicato, poiché il giudicato è destinato a fissare la regola del caso concreto e partecipa della natura dei comandi giuridici, non si esaurisce in un giudizio di fatto ma attiene all’interpretazione delle norme giuridiche. Ne consegue che l’errore concernente l’interpretazione del quadro processuale e l’estensione del giudicato integra un errore di giudizio, insindacabile in sede di revocazione.
La Corte ha, pertanto, dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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