Intimazione di pagamento, sindacabili solo i vizi propri (Cass. civ. Sez. V n. 20172 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto contenente l’intimazione di pagamento delle somme dovute dal contribuente non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo. In forza dell’art. 19, commi 3 e 4, d.lgs. n. 546 del 1992, esso è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per le questioni attinenti all’atto presupposto o al titolo da cui è sorto il debito verso l’erario. Tali ultime censure devono essere fatte valere nel termine di impugnazione della cartella che veicola la pretesa, salvo che il contribuente abbia conosciuto la pretesa impositiva soltanto con la notificazione dell’atto riscossivo. Ne consegue che le doglianze relative alla debenza e all’ammontare degli interessi e dei compensi di riscossione restano precluse se proposte per la prima volta avverso l’intimazione. La cartella che segue un atto fiscale già determinativo del quantum del debito e degli interessi è congruamente motivata, quanto agli interessi maturati, mediante il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione degli ulteriori accessori.
Il Fatto
Un contribuente riceveva dall’agente della riscossione un’intimazione di pagamento per un importo superiore a due milioni di euro. Proponeva ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale, contestando vizi propri dell’intimazione, degli atti precedenti e della cartella, con particolare riferimento al mancato specifico conteggio degli interessi e alla somma richiesta a titolo di compensi di riscossione.
Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, annullando la cartella e le intimazioni nella parte relativa alla quantificazione degli interessi. Il riscossore appellava; il contribuente e l’Amministrazione finanziaria proponevano appelli incidentali. La Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva in parte l’appello del riscossore, sul rilievo della intangibilità della cartella non impugnata nei termini, accoglieva l’impugnazione incidentale dell’Agenzia delle dogane e rigettava quella del contribuente. Questi ricorreva per cassazione con due motivi; le parti pubbliche resistevano e proponevano ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo del ricorso principale censurava la violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che i giudicati formatisi sulla debenza del tributo principale non avevano riguardato il calcolo degli interessi, e che dalla mancata impugnazione degli atti precedenti non poteva derivare alcuna inammissibilità. La Corte ha ritenuto il motivo infondato.
Dalla stessa narrativa del ricorso emergeva che l’impugnazione originaria era diretta a ottenere l’annullamento sia dell’intimazione sia delle sottese cartelle quali atti presupposti. Poiché le cartelle costituivano atti autonomamente impugnabili, ogni doglianza andava proposta nei termini e nel rispetto delle preclusioni di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, come correttamente stabilito dalla sentenza impugnata.
La Corte ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui l’intimazione di pagamento non è un nuovo ed autonomo atto impositivo. Essa resta sindacabile solo per vizi propri, non per questioni attinenti all’atto presupposto, salvo che il contribuente abbia conosciuto la pretesa impositiva soltanto con la notificazione dell’atto riscossivo. A sostegno richiama Cass. n. 1961 del 2019, Cass. n. 13396 del 2016, Cass. n. 16641 del 2011 e, tra le più recenti, Cass. n. 11143 del 2022. L’ipotesi della conoscenza tardiva è stata esclusa nel caso concreto.
Il secondo motivo principale, sulla violazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, è stato parimenti respinto: i vizi relativi alla debenza e all’ammontare dei compensi di riscossione erano vizi propri della cartella e la loro contestazione in sede di impugnazione dell’intimazione risultava preclusa.
Passando al ricorso incidentale, il primo motivo — violazione degli artt. 30 e 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 — è stato accolto. Poiché l’intimazione era stata preceduta dalla notifica della cartella, a sua volta fondata sull’ingiunzione doganale comprensiva di tributo e accessori, trovano applicazione i principi di Cass. Sez. Un. n. 22281 del 14.07.2022: la cartella che segue un atto fiscale già determinativo del quantum e degli interessi è congruamente motivata, quanto agli interessi maturati, con il richiamo dell’atto precedente e la quantificazione degli ulteriori accessori. L’indicazione soddisfa l’obbligo di motivazione degli artt. 7 della l. n. 212 del 2000 e 3 della l. n. 241 del 1990. Il secondo motivo incidentale è stato dichiarato assorbito.
Il ricorso principale è stato rigettato; il primo motivo incidentale accolto; la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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