Abuso del diritto del locatore: questione nuova e generica in Cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 20174 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
E’ inammissibile, per novità e genericità, il motivo di ricorso con cui si deduce per la prima volta in sede di legittimità l’abuso del diritto del locatore nella pretesa dei canoni, prospettando la natura ritorsiva dell’azione. La questione, involgente accertamenti di fatto, è estranea al thema decidendum dei precedenti gradi e non risulta dedotta né introdotta nei giudizi di merito, con la conseguenza che il ricorrente deve specificare l’avvenuta deduzione davanti al giudice di merito e indicare l’atto in cui l’ha formulata. La censura è inoltre generica, non essendo individuati gli elementi circostanziali idonei a ingenerare nel conduttore un affidamento nella remissione del credito per facta concludentia, né il significato abdicativo dell’inerzia del locatore.

Il Fatto

La società locatrice intimò lo sfratto per morosità a un conduttore, in relazione a un immobile oggetto di locazione ad uso diverso dall’abitazione, e citò pure la società detentrice. Il conduttore eccepì la natura simulata del contratto di locazione, che a suo avviso dissimulava un comodato. Il Tribunale dichiarò risolto il contratto per inadempimento e condannò il conduttore al rilascio dell’immobile e al pagamento dei canoni maturati.

La Corte d’appello, accogliendo l’appello principale della locatrice, elevò la somma dovuta per l’aggiornamento ISTAT dei canoni e rigettò l’appello incidentale del conduttore sulla simulazione. Il conduttore ricorre allora per cassazione con un unico motivo, deducendo l’abuso del diritto della creditrice.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la Corte d’appello omesso di rilevare l’abuso del diritto insito nella pretesa della creditrice. Il ricorrente, richiamato il principio enunciato da Cass. 14/06/2021, n. 16743, assume la natura ritorsiva dell’azione, caratterizzata da una prolungata inerzia della locatrice nella richiesta dei canoni.

La Corte dichiara il motivo inammissibile per plurime ragioni, tra loro concorrenti e ciascuna autonomamente idonea a fondare la decisione. Anzitutto, perché pone per la prima volta in sede di legittimità una questione nuova e involgente accertamenti di fatto, estranea al thema decidendum dei precedenti gradi e non esaminata nella pronuncia impugnata. Il ricorrente non ha specificato l’avvenuta deduzione davanti al giudice di merito né indicato in quale atto l’abbia formulata, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità dell’asserzione (richiamate Cass. 31/01/2024, n. 2887, Cass. 17/11/2022, n. 33925, Cass. 30/01/2020, n. 2193, Cass. 13/08/2018, n. 20712, Cass. 06/06/2018, n. 14477).

I contenuti della comparsa di risposta in primo grado e della comparsa di costituzione in appello, riprodotti nel ricorso con sottolineatura ed evidenziazione grafica della natura ritorsiva dell’azione, non danno conto né dell’introduzione nel thema decidendum della lite di prime cure né della formulazione di uno specifico motivo di appello incidentale sulla asserita inerzia della locatrice e, dunque, sulla prospettazione di un abuso del relativo diritto.

In secondo luogo, la Corte rileva la genericità della doglianza, nella quale non sono menzionati gli elementi circostanziali oggettivamente idonei a ingenerare nel conduttore un affidamento nella remissione del credito per facta concludentia, ovvero gli elementi che, pur volendo dare seguito all’indirizzo inaugurato da Cass. n. 16743 del 2021, colorano l’inerzia del locatore e le attribuiscono il significato univoco e concludente di volontà abdicativa del credito.

Infine, per l’inconferenza della censura rispetto all’oggetto della decisione gravata e alla sua ratio. In appello il thema decidendum era circoscritto all’accertamento del carattere reale o simulato del negozio e alla spettanza dell’aggiornamento ISTAT: per mancata impugnazione si era già formato il giudicato interno sulla risoluzione del contratto e sulla debenza dei canoni, cioè sulle domande sulle quali soltanto poteva incidere l’esercizio abusivo del diritto dedotto, del tutto ininfluente e anzi inconciliabile con la simulazione posta a base dell’appello incidentale. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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