Retribuzione feriale e indennità contrattuali: inclusione per finalità antielusive (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24899 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento con l’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. È conforme a tale nozione l’inclusione, nella retribuzione feriale, delle indennità previste dalla contrattazione collettiva (trasferta e diaria ridotta, percorrenza, duplici mansioni, fuori nastro, guida 1 e 2, autosnodato), quando l’interpretazione degli accordi aziendali operata dal giudice di merito risulti plausibile e coerente con la finalità della direttiva. Quest’ultima è assicurare un compenso che non costituisca per il lavoratore un deterrente all’esercizio effettivo del diritto al riposo. Le sentenze della Corte di giustizia dell’UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale.

Il Fatto

Alcuni lavoratori, dipendenti di una società di trasporto, hanno chiesto l’accertamento del diritto all’inclusione nella retribuzione feriale dei compensi maturati a titolo di una serie di indennità previste dalla contrattazione collettiva, con condanna della datrice di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive, nei limiti delle somme non prescritte. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda.

La Corte d’Appello di Lecce ha confermato la pronuncia. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, articolati sulla nozione di retribuzione feriale, sulla limitazione del diritto al ricalcolo alle sole quattro settimane tutelate dalla direttiva, sull’assunto omesso esame di un fatto decisivo e sul criterio di quantificazione delle differenze. I lavoratori hanno resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevando la manifesta infondatezza dei motivi alla luce della giurisprudenza che ha già scrutinato le medesime questioni. Instaurato il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., il Collegio ha respinto il ricorso riprendendo le motivazioni di precedenti analoghi proposti dalla stessa società.

I motivi primo, secondo e quarto sono stati esaminati congiuntamente, per reciproca connessione, e dichiarati infondati. La Corte ha ribadito che la nozione di retribuzione durante le ferie è influenzata dall’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale ha inteso assicurare al lavoratore una situazione retributiva sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria, sul rilievo che una diminuzione del compenso potrebbe dissuadere dall’esercitare il diritto alle ferie.

Qualsiasi incentivo volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che intende assicurare un riposo effettivo, anche a tutela della salute e sicurezza. La Corte ha ricordato che le sentenze della Corte di giustizia hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale, e che esse hanno valore di ulteriore fonte del diritto dell’Unione, indicandone significato e limiti di applicazione con efficacia erga omnes.

In linea con tale indirizzo, la retribuzione feriale comprende ogni importo pecuniario collegato all’esecuzione delle mansioni e allo status del lavoratore. Il Collegio ha poi sottolineato la vocazione di stabilità dell’interpretazione nomofilattica, accentuata dalle novelle del 2006 e del 2009, essendo da preferire l’interpretazione sulla cui base si è formata una pratica applicativa stabile, con mutamenti ammessi solo se giustificati da gravi ragioni.

La sentenza impugnata è stata ritenuta conforme ai principi enunciati e alla finalità della direttiva. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione derivante dalla pronuncia di merito cd. doppia conforme. Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore somma ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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