Pozzi geotermici esclusi dalla stima catastale dal 2016 (Cass. civ. Sez. V n. 20495 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia catastale, a decorrere dal 1 gennaio 2016, i pozzi geotermici di estrazione e di reiniezione, pur non costituendo pertinenze delle miniere, non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, perché sono parti inscindibili della centrale e partecipano alla sua funzione produttiva di energia elettrica. Trova applicazione l’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sottrae dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, della manifattura e dell’energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, infisso o meno al suolo. Il giudice di legittimità può confermare il dispositivo della sentenza d’appello anche quando la relativa motivazione riveli un errore di sussunzione, avendo ricondotto la fattispecie a una norma non pertinente.

Il Fatto

Una società titolare di una centrale geotermica presentava dichiarazione Docfa nel 2016, proponendo una rendita catastale di importo contenuto. L’Ufficio territorio notificava avviso di accertamento con cui rettificava la rendita, elevandola a un valore sensibilmente superiore, includendo nella stima anche i pozzi di produzione e di reiniezione.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva in parte il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale, in sede di appello, accoglieva parzialmente il gravame dell’Agenzia limitatamente ai carriponte e respingeva quello incidentale della società. Avverso tale decisione l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi; la società resisteva con controricorso e ricorso incidentale affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione preliminare di carattere processuale. Il contribuente aveva depositato due memorie, una ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. e una ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. La duplicazione è ammissibile, perché il deposito di una prima memoria non consuma il potere di difesa scritta; essa rileva tuttavia ai fini della liquidazione delle spese, trattandosi di attività superflua ex art. 92 cod. proc. civ.

Nel merito, il ricorso principale è infondato. Quanto alla dedotta motivazione apparente, il giudice d’appello ha dato specifica risposta sull’oggetto della doglianza, relativa alla valorizzazione dei pozzi geotermici. Sul secondo motivo, la Corte ricostruisce il funzionamento dell’impianto: i pozzi captano acque e vapori, il vapore aziona la turbina collegata all’alternatore, il vapore esausto è condensato e l’acqua è reiniettata nelle rocce profonde per un nuovo ciclo produttivo.

Da ciò deriva che i pozzi non sono funzionali a un’attività estrattiva né allo sfruttamento di una miniera, ma alla produzione di energia elettrica. Essi rientrano quindi tra le componenti impiantistiche escluse dalla stima diretta dal 1° gennaio 2016, in forza della disciplina introdotta dalla legge di stabilità. La Corte ribadisce il principio già espresso in precedenti conformi e osserva che la circolare richiamata è anteriore alla legge, sicché non è risolutiva sul piano della successione delle leggi nel tempo. Il dispositivo è dunque corretto, pur a fronte di un errore di sussunzione contenuto nella motivazione.

Passando al ricorso incidentale, il primo motivo è accolto: la parte della decisione di prime cure relativa ai carriponte non era stata oggetto di appello, con conseguente formazione del giudicato interno ex art. 324 cod. proc. civ. e art. 2909 cod. civ., essendo preclusa ogni pronuncia sul punto. La sentenza è cassata senza rinvio ex art. 382 cod. proc. civ., perché il giudizio non poteva proseguire in relazione ai carriponte. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di interesse, non avendo le società mai contestato la valorizzazione degli elementi considerati. Il terzo motivo è inammissibile perché mira a una non consentita rivalutazione del merito. Le spese sono integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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