Rifiuto della proposta conciliativa e spese: serve la clausola di riserva (Cass. civ. Sez. II n. 20497 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La condanna alle spese prevista dall’art. 91, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ. per il rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa non opera in via automatica. Essa presuppone che il giudice non abbia ritenuto di provvedere alla compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., trattandosi di clausola di riserva espressamente richiamata dalla norma. La condanna della parte che, pur sostanzialmente vittoriosa, si sia sottratta a una seria piattaforma conciliativa costituisce estrinsecazione del principio di causalità sotteso al criterio della soccombenza, non una sanzione per danno punitivo, e richiede che l’accoglimento della domanda non ecceda l’offerta formulata, valutata nei suoi accessori e nelle spese rimaste a carico dell’attore.
Il Fatto
Il proprietario di un’autovettura conveniva in giudizio la società fornitrice del carburante chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti a un rifornimento effettuato nel 2013, che aveva reso necessari dapprima lo svuotamento del serbatoio e la pulizia dell’impianto e, in un secondo momento, la sostituzione del motore. Il Tribunale di Bolzano rigettava integralmente le domande.
La Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, accoglieva parzialmente il gravame e condannava la società al risarcimento del solo danno relativo al primo intervento, compensando per due terzi le spese di entrambi i gradi e ponendo il residuo a carico della società. Proponevano ricorso per cassazione entrambe le parti, con ricorso principale e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente principale censurava, tra l’altro, la condanna al pagamento di un terzo delle spese di lite pur in presenza di un esito a lui favorevole, contestando la qualificazione come parte soccombente e l’omessa applicazione dell’art. 91, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 69/2009. Sosteneva che la norma imponesse al giudice di condannare chi aveva rifiutato senza motivo le due proposte transattive, risultate di importo superiore alla condanna finale.
La Corte ha respinto la censura sul piano sistematico. La condanna alle spese per mancata e ingiustificata accettazione della proposta conciliativa non è una sanzione né un danno punitivo, ma esprime il principio di causalità che governa il riparto dei costi del processo. Il legislatore ha inteso regolare le conseguenze dello abuso del processo e del comportamento scorretto della parte che, pur sostanzialmente vittoriosa, si sia sottratta a una piattaforma conciliativa seria e ragionevole.
Il presupposto applicativo è però duplice. Sul piano fattuale, la proposta di duemila euro non conteneva le spese di consulenza tecnica, rimaste a carico dell’attore, né le spese di lite, destinate alla compensazione: conteggiati gli accessori, non ricorreva l’ipotesi dell’accoglimento in misura non superiore all’offerta. Sul piano normativo, l’ultimo inciso dell’art. 91, comma 1, cod. proc. civ. fa salvo quanto disposto dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., sicché la condanna presuppone che il giudice non abbia disposto la compensazione per soccombenza reciproca o per le gravi ed eccezionali ragioni, queste ultime da leggere alla luce della sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale.
Nel caso concreto la Corte ha ritenuto integrata la soccombenza reciproca, configurabile nel parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, richiamando Cass. Sez. Un. n. 32061 del 2022. La clausola di riserva escludeva quindi l’applicazione dell’art. 91, comma 1, e legittimava la compensazione parziale delle spese di tutti i gradi.
Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la questione del secondo intervento non riguarda l’inesatto adempimento, accertato, ma il nesso di causalità con le conseguenze dannose, che devono essere immediate e dirette ex art. 1223 cod. civ., e la doglianza si traduceva in un’inammissibile istanza di revisione del fatto. Il secondo motivo è stato rigettato: le spese di consulenza rientrano nei costi processuali regolati dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., ma la loro mancata determinazione integra un mero errore materiale per omissione, correggibile e non impugnabile in cassazione.
Nota della Redazione
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