Controllo formale e divieto di ultrapetizione per la CTR (Cass. civ. Sez. V n. 20573 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice tributario di secondo grado non può pronunciarsi su questioni che non hanno costituito oggetto del giudizio, vertendo altrimenti in ultrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ. Nella specie, la censura di violazione dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, formulata in primo grado, atteneva all’omessa comunicazione dell’esito del controllo formale e non alla sufficienza della sua motivazione; né la questione era stata riproposta in appello. Il giudice di secondo grado ha correttamente posto a carico dell’Amministrazione finanziaria l’onere di provare l’adempimento delle formalità relative alla notifica della cartella emessa a seguito di controllo formale, giacché l’art. 2697 cod. civ. non è invocabile per la prova dei fatti costitutivi dell’atto impositivo in capo al contribuente. È invece affetto da omessa pronuncia il giudice che, pur investito del petito relativo al riconoscimento di detrazioni e credito d’imposta, non decida nel merito.
Il Fatto
La contribuente impugnava la cartella di pagamento notificata nel luglio 2012 ed emessa a seguito del controllo formale, ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, della dichiarazione resa per l’anno d’imposta 2008. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo l’importo intimato e rilevando la parziale cessazione della materia del contendere per effetto dello sgravio.
La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva poi l’appello della contribuente, rilevando l’insufficienza della motivazione della comunicazione di esito del controllo formale. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione l’Agenzia delle Entrate con cinque motivi; la contribuente è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, incentrato sulla nullità della sentenza per ultrapetizione, è fondato. La Corte ricostruisce il percorso processuale: in primo grado la contribuente aveva censurato la violazione dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 deducendo l’omessa comunicazione dell’esito del controllo, non il suo contenuto motivazionale. Poiché la comunicazione era stata notificata nell’ottobre 2012 e la contribuente ne aveva affermato di non aver ricevuto alcuna notizia dopo il 2011, la censura non poteva che riferirsi alla difettosa comunicazione. In appello, la questione non era stata riproposta. Pertanto, la Corte d’appello non avrebbe potuto esaminare la sufficienza della motivazione dell’atto, perché la questione non era mai entrata nel thema decidendum.
Il secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati. L’Ufficio lamentava l’illegittima inversione dell’onere della prova. La Corte riconosce che, in linea di principio, spetta al contribuente provare gli elementi posti a fondamento della propria dichiarazione. Tuttavia, nella specie, la porzione di sentenza impugnata concerne la prova dell’adempimento delle formalità previste dal quarto comma dell’art. 36-ter, non la prova del merito della detraibilità. Correttamente, quindi, il giudice di secondo grado ha posto in capo all’Amministrazione l’onere di provare la correttezza del proprio operato, con riguardo alla notifica della cartella emessa a seguito di controllo formale.
Il quarto motivo è parimenti fondato. Il riconoscimento delle detrazioni d’imposta e del credito d’imposta rientrava nell’oggetto del giudizio già in primo grado, in via subordinata. Il giudice di secondo grado, pur facendone cenno in fatto, ha omesso di decidere sul punto, incorrendo in omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. Conseguentemente, il ricorso è accolto limitatamente a tale profilo, con rinvio al giudice di secondo grado, in diversa composizione, perché si pronunci sulla detraibilità delle spese e sulla spettanza del credito.
Il quinto motivo è infondato: il giudice di secondo grado ha esaminato il provvedimento di sgravio parziale, ritenendolo, con accertamento di fatto insindacabile in cassazione, afferente ad annualità diverse e quindi non pertinente. Segue la cassazione con rinvio, in relazione ai motivi accolti, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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