Retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti: sindacato limitato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19264 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La graduazione delle posizioni organizzative e la connessa retribuzione di posizione costituiscono espressione della discrezionalità dell’ente locale, cui compete la pesatura degli incarichi in base ai criteri dalla stessa predeterminati. Il sindacato del giudice è ammesso solo a fronte dell’individuazione di criteri di palese irrazionalità o dell’applicazione arbitraria e incoerente degli stessi. La retribuzione di risultato non è correlata al solo svolgimento della funzione dirigenziale, ma presuppone la previa fissazione di specifici obiettivi e la successiva verifica del relativo grado di realizzazione. È inammissibile, perché sollecita un non consentito terzo grado di merito, il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, mira a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.
Il Fatto
Un dipendente di un ente locale, con profilo di istruttore direttivo dell’area economico-finanziaria e funzioni dirigenziali, agiva per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità di posizione nella misura massima stabilita dal CCNL applicabile e l’indennità di risultato, oltre alla condanna dell’ente al pagamento delle somme dovute.
Il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’Appello, in riforma, rigettava la pretesa, ritenendo infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello e riconoscendo la discrezionalità dell’ente nella graduazione delle posizioni. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi; l’ente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, trattati congiuntamente per connessione logica e giuridica, sono dichiarati inammissibili. La prima censura deduce una violazione di legge ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. senza denunciare la nullità della sentenza impugnata e non coglie il decisum: la Corte territoriale non aveva individuato nell’entità di budget l’unico elemento della graduazione, ma aveva dato atto della disamina del criterio della specializzazione.
La seconda censura lamenta la violazione di una delibera della Giunta municipale, che non rientra nel paradigma dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.; il motivo sollecita dunque un giudizio di merito richiamando la griglia di valutazione ivi contenuta. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
Nel merito la Corte ribadisce che la retribuzione di posizione è componente del trattamento economico accessorio composta di una parte fissa e di una variabile, il cui importo corrisponde al valore economico degli incarichi attribuiti in base alla graduazione delle funzioni; la corresponsione della parte variabile richiede la pesatura delle singole attività (Cass. n. 10613/2023). Si chiarisce inoltre che la violazione dell’obbligo di attivare e completare il procedimento di graduazione non legittima il dirigente a chiedere l’adempimento, ma a domandare il risarcimento del danno da perdita della chance, allegando la fonte del diritto e l’inadempimento (Cass. n. 7110/2023).
Anche il terzo motivo è inammissibile. In caso di denuncia del vizio di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., il giudice di legittimità può esaminare direttamente il ricorso introduttivo, purché ritualmente indicato e allegato nel rispetto degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. n. 8008/2014); il ricorso difetta di autosufficienza, non trascinando gli atti richiamati. La sentenza impugnata è conforme all’orientamento secondo cui la retribuzione di risultato presuppone la previa fissazione di specifici obiettivi e la verifica della loro realizzazione (Cass. n. 14638/2016). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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