Donazione indiretta parziale e sottrazione del bene alla comunione legale (Cass. civ. Sez. II n. 19739 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di comunione legale, l’art. 179, lett. b), cod. civ., che parla di liberalità e non di donazione, non limita la sottrazione del bene alle sole liberalità tipiche dell’art. 769 cod. civ., essendo la struttura della donazione indiretta compatibile con quella norma. Si configura donazione indiretta del bene anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della compravendita, purché sia dimostrato lo specifico collegamento tra la dazione e il successivo impiego delle somme; in tal caso l’oggetto della liberalità va individuato, come nella vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista del donante. La valutazione delle prove e del loro diverso peso è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione. L’eccezione di giudicato esterno, pur rilevabile d’ufficio in ogni stato del merito, impone alla parte che la solleva di produrre la sentenza corredata della certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.

Il Fatto

Nel 2005 il ricorrente, già coniugato in regime di comunione legale con la controricorrente e dalla stessa separato, convenne quest’ultima davanti al Tribunale di Napoli chiedendo lo scioglimento della comunione su un immobile in comproprietà, l’accertamento della sua indivisibilità e la vendita dell’intero bene con attribuzione della quota del 50%. La convenuta si oppose, sostenendo di avere acquistato l’appartamento con denaro donatole dal padre. Il Tribunale rigettò le domande.

La sentenza fu impugnata dal ricorrente, che contestava l’inattendibilità delle deposizioni dei testimoni, padre e fratello della controparte, e l’assenza di documentazione di supporto. La controricorrente propose appello incidentale per violazione dell’art. 179 cod. civ., censurando l’errata interpretazione delle risultanze istruttorie sulla data del contratto di compravendita. La Corte d’appello di Napoli rigettò l’appello principale e accolse quello incidentale, confermando la decisione di primo grado con diversa motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina i tre motivi di ricorso e li rigetta, con articolata motivazione. Sul primo motivo, relativo alla dedotta omessa e contraddittoria motivazione e alla violazione della funzione di revisio prioris instantiae, rileva che la Corte distrettuale ha operato nei limiti del devolutum, esaminando l’appello incidentale che investiva la nuova valutazione della fattispecie alla luce del materiale probatorio acquisito.

I giudici di legittimità ribadiscono che la valutazione delle prove, anche presuntive, è attività riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione. Il giudice di appello che conferma la sentenza di primo grado può sostituirne la motivazione ritenuta scorretta anche d’ufficio, purché la nuova motivazione sia radicata nelle risultanze processuali e contenuta entro i limiti del devolutum, secondo il consolidato orientamento richiamato (Sez. III n. 4889 del 2016; Sez. II n. 34850 del 2023).

Sul secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 179, lett. b), cod. civ., la Corte precisa che il tenore letterale della norma, che impiega il termine liberalità, consente di ricondurre alla donazione indiretta anche ipotesi ulteriori rispetto alla donazione tipica (Sez. I n. 11327 del 1997). La donazione indiretta ricorre anche quando il donante paghi solo una parte del prezzo della compravendita, a condizione che sia dimostrato il collegamento tra la dazione e il successivo impiego delle somme: l’oggetto della liberalità è allora individuato, come nella vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà corrispondente alla quota di prezzo pagata con la provvista del donante (Sez. II n. 10759 del 2019). La censura si risolve in una inammissibile istanza di revisione del convincimento del giudice di merito.

Sul terzo motivo, relativo alla mancata valutazione del giudicato esterno rappresentato da una sentenza del Tribunale di Napoli, la Corte ne afferma l’inammissibilità. L’eccezione di giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in ogni momento del merito per il suo rilievo pubblicistico (Sez. III n. 48 del 2021), ma la parte ha l’onere di provarlo producendo la sentenza con la certificazione dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., da cui risulti la non impugnabilità (Sez. III n. 36258 del 2023; Sez. Un. n. 7701 del 2016). Nella specie il documento era privo di tale attestazione e il motivo difettava di specificità. La qualità di condebitore solidale nel mutuo non dimostra quella di comproprietario dell’immobile. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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