Costi infragruppo, inerenza e onere probatorio del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 20719 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l’onere di provare l’esistenza, l’inerenza e, ove contestata, la coerenza economica dei costi deducibili. Non è sufficiente la contabilizzazione della spesa, occorrendo una documentazione di supporto dalla quale ricavare, oltre all’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa. In tema di IVA, la fattura costituisce elemento probatorio a favore dell’impresa solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, idonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni. Per i costi infragruppo la deducibilità va valutata con maggiore rigore, dovendo la società provare di aver tratto dal servizio una effettiva utilità, obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata. Il maxi-canone corrisposto con la prima rata del leasing va contabilizzato interamente nell’esercizio di competenza. Le spese di pubblicità sono di competenza dell’esercizio in cui la prestazione si intende ultimata, con l’inserimento e la pubblicazione dell’inserto, non rilevando la permanenza biennale dei suoi effetti.
Il Fatto
La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi riuniti proposti da una società avverso quattro avvisi di accertamento relativi agli anni 2006, 2007 e 2008, con i quali l’Agenzia delle entrate aveva recuperato maggiori IRES, IRAP e IVA, disconoscendo costi non inerenti e non di competenza e rideterminando ammortamenti e minusvalenze.
La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo indeducibili i costi delle fatture emesse da una società controllata, in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, e confermando le altre riprese. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a undici motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, relativi all’inerenza dei costi delle fatture infragruppo e alla detrazione IVA. Richiamando il consolidato orientamento (Cass. n. 13300 del 2017; Cass. n. 18904 del 2018), ribadisce che l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e della coerenza economica del costo grava sul contribuente, non essendo sufficiente la contabilizzazione. In tema di IVA, la fattura è prova solo se conforme ai requisiti dell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, con possibilità di integrazione mediante elementi ulteriori (Cass. n. 18208/2021), in linea con la giurisprudenza unionale (Corte di giustizia, causa C-516/14).
Nel caso concreto, la CTR aveva accertato che le fatture rinviavano solo alla clausola contrattuale 10.2, senza specificare natura e qualità dei servizi aggiuntivi, mancando il requisito di certezza e determinabilità del costo. Per i costi infragruppo la deducibilità va valutata con maggiore attenzione, dovendo la società provare l’effettiva utilità (Cass. n. 17535 del 2019). Quanto all’IVA, mancava il nesso diretto e immediato tra operazione a monte e operazioni a valle (Corte di giustizia, causa C-405/19; Cass. n. 16660 del 2020), con qualificazione del rimborso come mera dazione di denaro o finanziamento, non assoggettabile ad IVA.
Il terzo motivo è fondato: il maxi-canone corrisposto con la prima rata del leasing va contabilizzato interamente nell’esercizio di competenza (Cass. n. 5349 del 2014). Il quarto motivo è parimenti fondato: ai sensi dell’art. 109, comma 2, lett. b), del TUIR, le spese per servizi si considerano sostenute quando la prestazione è ultimata; nella specie l’inserimento nell’elenco delle Pagine gialle esauriva la prestazione, essendo irrilevante la permanenza biennale (Cass. n. 15752 del 2020). Infondato è invece il quinto motivo sull’acconto per prestazioni tecniche non ultimate.
Infondato il sesto motivo sugli ammortamenti: l’Amministrazione deve solo dimostrare che la detrazione eccede l’ordinaria quota, incombendo al contribuente la prova di una più intensa utilizzazione del bene. Il settimo motivo è infondato, prevedendo l’art. 164, comma 1, lett. b-bis), del TUIR la deducibilità nella misura del 90% per i veicoli in uso promiscuo “per la maggior parte del periodo d’imposta”. Inammissibile l’ottavo motivo, per richiesta di riesame del merito.
Il nono motivo è fondato: la CTR aveva affermato in motivazione che le sanzioni andavano rideterminate ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, rigettando poi integralmente l’appello nel dispositivo, con contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, che determina la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156, comma 2, cod. proc. civ. (Cass. n. 37079 del 2022), non emendabile con la correzione dell’errore materiale. Infondato il decimo motivo sull’elemento soggettivo, sufficiente la coscienza e volontà della condotta. La Corte accoglie il terzo, quarto e nono motivo, assorbe l’undicesimo, rigetta gli altri e cassa con rinvio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.