Inammissibili in cassazione le censure su prove e sentenza penale assolutoria (Cass. civ. Sez. III n. 20720 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, sotto le formali spoglie della violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., censuri l’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito è inammissibile, perché tende a ottenere un nuovo giudizio di fatto. L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie sono attività riservate al giudice del merito, insindacabili in sede di legittimità. Il giudice civile, ai sensi degli artt. 652 e 654 c.p.p., valuta autonomamente i fatti di rilevanza penale quando la pretesa risarcitoria sia rivolta contro un soggetto terzo estraneo al processo penale, non essendovi alcun vincolo derivante dalla sentenza penale di assoluzione.
Il Fatto
Un soggetto disabile, nel 1999, acquista un’autovettura senza chiedere le agevolazioni cui avrebbe avuto diritto, corrispondendo al concessionario l’imposta provinciale di trascrizione e l’I.V.A. al 20%. Il rivenditore incarica un’agenzia di pratiche automobilistiche di iscrivere il mezzo al PRA in via ordinaria. L’auto viene invece immatricolata in regime di esenzione, senza versamento dell’imposta.
Nel 2013 l’acquirente compra un’altra autovettura e dichiara il proprio diritto all’esenzione, subendo un procedimento penale per falso ideologico, conclusosi con assoluzione perché il fatto non sussiste. Il Giudice di pace accoglie la domanda risarcitoria contro l’agenzia. Il Tribunale di Chieti, in appello, la rigetta. Il soccombente ricorre in cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I quattro motivi sono esaminati congiuntamente per l’evidente nesso di connessione e tutti disattesi perché inammissibili. Il ricorrente lamenta l’omessa valutazione del giudicato penale assolutorio e della documentazione prodotta, nonché la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e il travisamento della prova.
La Corte rileva che il Tribunale non ha affatto ignorato la sentenza penale: ha dato atto che il ricorrente aveva subito le conseguenze del processo a causa di una dichiarazione mendace incolpevole, essendo rimasto ignaro dell’immatricolazione con esenzione.
Sul rapporto tra giudizio penale e civile, il provvedimento richiama il consolidato orientamento sugli artt. 652 e 654 c.p.p. Il giudice civile ha autonomamente valutato i fatti di rilevanza penale, anche perché la pretesa risarcitoria era rivolta contro un soggetto terzo che non aveva partecipato al processo penale. Ha poi esaminato l’istruttoria documentale e testimoniale, ritenendo infondata la domanda.
Quanto alle censure sugli artt. 115 e 116 c.p.c., la Corte ricorda che con il ricorso per cassazione non è possibile dedurre la violazione di tali norme per un’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo se si alleghi che il giudice ha posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, disposto prove d’ufficio fuori dai limiti legali, disatteso prove legali o recepito senza apprezzamento critico elementi soggetti a valutazione (Cass. Sez. I n. 6774 del 2022).
Nella specie tali violazioni risultano insussistenti e comunque collegate a un asserito travisamento della prova. Il ricorrente, sotto le formali spoglie dei vizi denunciati, chiede in realtà un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il principio per cui la scelta delle prove ritenute più idonee è insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 16467 del 2017; Cass. n. 11511 del 2014). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese per l’oggettiva difficoltà di ricostruzione della vicenda.
Nota della Redazione
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