Retrocessione dipendente Agenzia Entrate e sanatoria: giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 11487 del 01.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione si determina sulla base della domanda, avendo riguardo al petitum sostanziale, da identificare in funzione della causa petendi e della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, con riferimento ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione. Quando il dipendente di un’agenzia fiscale impugna il provvedimento di retrocessione invocando l’art. 1, comma 9, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e l’art. 94 del CCNL del 12 febbraio 2018, e chiede l’accertamento del diritto a svolgere le funzioni della terza area funzionale e le connesse differenze retributive, la controversia ha natura privatistica e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Non rileva la circostanza che il provvedimento impugnato sia stato adottato in ottemperanza a un giudicato amministrativo, né che l’amministrazione abbia esercitato un potere autoritativo.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente dell’Agenzia delle Entrate in servizio presso una direzione provinciale, era stato inquadrato nella terza area funzionale a seguito del superamento della prova di una procedura di passaggio dalla seconda alla terza area, indetta nel 2009. Il TAR Campania aveva annullato gli atti di quella procedura, rilevando vizi nella costituzione della sottocommissione e nella verbalizzazione. L’amministrazione aveva quindi nominato nuovi organi per ripristinare l’anonimato dei plichi e correggere gli elaborati; all’esito, il lavoratore non aveva superato la prova scritta ed era stato retrocesso alla seconda area, con caducazione del contratto individuale di inquadramento sottoscritto nel 2013.
Il lavoratore ha adito il Tribunale di Avellino chiedendo l’illegittimità del provvedimento di retrocessione e il riconoscimento del diritto a svolgere le funzioni della terza area, con le relative differenze retributive, invocando la sanatoria della legge di stabilità 2016 e il contratto collettivo del 2018. Il Tribunale ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, qualificando la posizione come interesse legittimo. Il TAR Campania, sezione distaccata di Salerno, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite affermano anzitutto il criterio consolidato: la giurisdizione si radica in base al petitum sostanziale, individuato non tanto dalla pronuncia richiesta quanto dalla natura della posizione dedotta in giudizio, desunta dai fatti allegati e dal rapporto giuridico sottostante. Richiamano sul punto Cass. S.U. 12 luglio 2023 n. 19966, Cass. S.U. 12 novembre 2020 n. 25578 e Cass. S.U. 18 maggio 2021 n. 13492.
Applicando il principio, la Corte rileva che il lavoratore non ha contestato il giudicato amministrativo che aveva travolto la graduatoria. Quel giudicato opera nel giudizio come mero fatto. La domanda si fonda invece sull’assunto che la sanatoria legislativa e la disciplina contrattuale sopravvenuta imponessero all’amministrazione di mantenere l’inquadramento e il trattamento economico della terza area.
Secondo le Sezioni Unite, non viene in rilievo alcun atto di natura autoritativa, sintomatico dell’esercizio di un potere discrezionale dell’Agenzia. La controversia ha ad oggetto il preteso diritto a svolgere determinate funzioni e a ottenere il correlato trattamento economico, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze retributive tra la seconda e la terza area.
La Corte sottolinea che il ricorrente muove dal presupposto dell’esistenza di un diritto soggettivo asseritamente derivante dalla disposizione invocata. È quindi la stessa prospettazione della domanda a collocare la vicenda sul piano del rapporto di lavoro, e non su quello del potere amministrativo.
Ne consegue la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario e la cassazione della sentenza declinatoria del Tribunale di Avellino, dinanzi al quale le parti sono rimesse. Nessun provvedimento sulle spese, in mancanza di attività difensiva delle parti in questa sede e per la natura ufficiosa del procedimento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.